Ingiusta detenzione

27 Giugno 2013

Per danno da ingiusta detenzione deve intendersi il pregiudizio consistente nella privazione della libertà personale, disposta in via preventiva dall'Autorità Giudiziaria, risultata successivamente ingiusta o illegittima. L'art. 314 c.p.p. disciplina le ipotesi in cui la carcerazione preventiva si qualifica ingiusta e, conseguentemente, debba riconoscersi in capo al ristretto un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere un'equa riparazione per la restrizione subita. E' necessario distinguere detta tipologia di danno dal danno da errore giudiziario: nel primo caso l'evento consiste nella detenzione subita in via preventiva prima della celebrazione del processo o, comunque, prima della sentenza definitiva, mentre nel secondo caso il danno scaturisce da una pronuncia di condanna irrevocabile ed esecutiva, risultata successivamente errata all'esito di un giudizio di revisione; le ipotesi e le modalità di riparazione dell'errore giudiziario sono previste agli artt. 643 e ss. c.p.p. Altresì da distinguere è poi il danno da detenzione in condizioni inumane, da intendersi quale complesso di conseguenze pregiudizievoli derivanti da una detenzione degradante (in violazione di quanto stabilito dall'art. 3 CEDU; si veda, a tal proposito, CEDU, Sez. II, 16 luglio 2009, Sulejmanovic c. Italia).
Nozione

Per danno da ingiusta detenzione deve intendersi il pregiudizio consistente nella privazione della libertà personale, disposta in via preventiva dall'Autorità Giudiziaria, risultata successivamente ingiusta o illegittima. L'art. 314 c.p.p. disciplina le ipotesi in cui la carcerazione preventiva si qualifica ingiusta e, conseguentemente, debba riconoscersi in capo al ristretto un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere un'equa riparazione per la restrizione subita.

E' necessario distinguere detta tipologia di danno dal danno da errore giudiziario: nel primo caso l'evento consiste nella detenzione subita in via preventiva prima della celebrazione del processo o, comunque, prima della sentenza definitiva, mentre nel secondo caso il danno scaturisce da una pronuncia di condanna irrevocabile ed esecutiva, risultata successivamente errata all'esito di un giudizio di revisione; le ipotesi e le modalità di riparazione dell'errore giudiziario sono previste agli artt. 643 e ss. c.p.p.

Altresì da distinguere è poi il danno da detenzione in condizioni inumane, da intendersi quale complesso di conseguenze pregiudizievoli derivanti da una detenzione degradante (in violazione di quanto stabilito dall'art. 3 CEDU; si veda, a tal proposito, CEDU, Sez. II, 16 luglio 2009, Sulejmanovic c. Italia).

Origine e natura giuridica della riparazione

La disciplina attualmente prevista in tema di riparazione dell'ingiusta detenzione rappresenta il riconoscimento del principio stabilito dall'art. 24 comma 4 Cost., secondo il quale «la legge determina le condizioni e i modi della riparazione degli errori giudiziari».

Tale disciplina è entrata in vigore solo con il nuovo codice di procedura penale (approvato con d.P.R. n. 447/1988), sovrapponendosi alla precedente normativa prevista agli artt. 571-574 c.p.p. del 1930 (Codice Rocco) in base alla quale, come forma specifica di tutela dei diritti inviolabili della persona lesi dall'errata attività giudiziaria, era previsto un “ristoro” per ingiusta detenzione in favore del solo condannato che fosse stato detenuto almeno tre mesi in forza di una sentenza, poi revocata all'esito del procedimento di revisione; nessun diritto alla riparazione era invece riconosciuto in capo a colui che, poi assolto, avesse subito una illegale o comunque ingiusta detenzione della libertà personale ante iudicatum.

Detta situazione, pertanto, aveva reso necessario l'intervento del legislatore ordinario il quale, anche in adeguamento alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 5 par. 5 Cedu) ed al Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 9 par. 5 P.i.d.c.p.), con l'emanazione delle disposizioni attualmente vigenti, dava piena attuazione alla norma costituzionale, preso atto che nella dizione “errore giudiziario” di cui all'art. 24 comma 4 Cost., rientrasse qualsiasi atto restrittivo della libertà personale – e quindi anche quello disposto in sede di carcerazione preventiva – che fosse stato successivamente considerato erroneo da altro e definitivo provvedimento giurisdizionale.

Di qui pertanto la configurabilità di un vero e proprio diritto soggettivo pubblico dell'ingiustamente detenuto, cui corrisponde un'obbligazione a carico dello Stato, avente un fondamento solidaristico, e la cui prestazione consiste nel pagamento di una somma di denaro quale rimedio per compensarlo delle sofferenze personali, di natura morale, patrimoniale, fisica e psichica, ingiustamente patite (Cass. pen., S.U., 6 marzo 1992).

Sulla natura dell'istituto in questione la giurisprudenza di legittimità, anche in tempi recenti (ex plurimis, Cass. pen., Sez. III, 24 ottobre 2013n. 49106), ha ribadito la riconducibilità della riparazione alla figura dell'indennizzo, anziché a quella del risarcimento del danno.

A sostegno di tale posizione depone, in primis, il dato letterale della norma: l'uso dell'espressione “equa riparazione”, nonché la fissazione di un tetto massimo – pari ad euro 516.465,90, ex art. 315 comma 2 c.p.p.– appaiono invero inconciliabili con il meccanismo risarcitorio, di per sé volto al completo ripristino del pregiudizio economico subito.

Diverse poi sono anche le ragioni di coerenza sistematica sulla base delle quali si ritiene l'istituto riparatorio sostanzialmente incompatibile con quello del risarcimento, prima fra tutte la difficoltà di ricondurre la fattispecie dell'ingiusta detenzione ad un'ipotesi di “fatto illecito” (si veda Cass. pen., Sez. II, 20 maggio 1991 n. 2823): il diritto alla riparazione non nasce ex illicito, ma da un dovere di solidarietà verso tutti i soggetti che hanno subito un'ingiusta lesione al bene fondamentale della libertà personale.

Per completezza, non manca poi quella dottrina che riconosce all'istituto riparatorio una dimensione autonoma rispetto alle categorie del risarcimento e dell'indennità (Coppetta, La riparazione per ingiusta detenzione, Padova 1993)

Elemento oggettivo

Le ipotesi di riparazione:

a) Ingiustizia sostanziale. Il comma 1 dell'art. 314 c.p.p., raggruppa tutte le ipotesi di privazione della libertà personale sostanzialmente ingiuste, ossia disposte legittimamente ma risultate ingiustificate a seguito di un accertamento, cristallizzato nella pronuncia conclusiva dell'intero processo, dell'estraneità dell'imputato in ordine agli addebiti formulati nei suoi confronti. Matura pertanto il diritto de quo chi è stato assolto “perché il fatto non sussiste” o “per non aver commesso il fatto” (assoluzioni in facto), o “perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato” (assoluzioni in iure), anche quando tali formule sono adottate nella “versione” c.d. dubitativa di cui al comma 2 dell'art. 530 c.p.p. (Cass. pen., sez. IV, 12 aprile2000 n. 2365).

Tra le formule anzidette, anche se non annoverata tra quelle indicate nel comma 1, deve ricomprendersi quella di proscioglimento per errore di persona, di cui all'art. 68 c.p.p. (GIARDA-SPANGHER, Codice di procedura penale commentato).

Con riferimento alle dette ipotesi di “ingiustizia sostanziale”, la Corte Costituzionale ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 c.p.p., nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito delle imputazioni (Corte Cost., 11.06.2008 n. 219). La Consulta, in proposito, osserva in particolare che, in tutti i casi in cui la durata della custodia cautelare sia stata superiore alla pena successivamente irrogata in via definitiva, si sarebbe in presenza di un sacrificio della libertà ingiustificato, in quanto eccedente il grado della responsabilità personale.

Di talché, il diritto alla riparazione sussiste anche in tutti i casi in cui la custodia cautelare abbia avuto una durata superiore alla pena effettivamente comminata (Cass. pen., sez. IV, 01 dicembre 2010 n. 45428; Cass. pen., sez. IV, 11 aprile 2012 n. 32357, in tema di sentenza di patteggiamento).

Il diritto alla riparazione è da ritenersi escluso nei casi di proscioglimento con formula “il reato è stato commesso da persona imputabile o non punibile per altra ragione”, o con formula non di merito (per estinzione del reato a seguito di prescrizione, amnistia o remissione della querela; per quanto riguarda il proscioglimento per mancanza di procedibilità si veda sotto), nonché, evidentemente, nei casi di condanna (anche se a pena condizionalmente sospesa o nei casi di conversione in pena pecuniaria e viceversa), salvo, come anzidetto, che la durata della detenzione sia superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile o irrogata, nel qual caso, comunque, la riparazione può essere riconosciuta soltanto per la parte di detenzione in eccedenza (Cass. pen., sez. IV, 19 febbraio 2009 n. 15000).

b) Ingiustizia formale. Ai sensi del comma 2 dell'art. 314 c.p.p., il danno da ingiusta detenzione si verifica altresì in tutti i casi in cui la custodia cautelare è formalmente illegittima, ossia disposta o mantenuta in violazione delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p., a prescindere da qualunque sia l'esito definitivo (di proscioglimento o di condanna) del processo di cognizione. Si tratta, cioè, dei casi in cui la misura custodiale viene applicata in assenza dei gravi indizi di colpevolezza oppure in mancanza della valutazione sulla sussistenza di cause di giustificazione, di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato o di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata, oppure, ancora, per un delitto per il quale la custodia cautelare non è prevista (ossia per i delitti, consumati o tentati, puniti con la reclusione inferiore nel massimo a quattro anni).

Di detenzione illegittima, e quindi riparabile ai sensi del comma 2, si deve parlare altresì quando la custodia cautelare sia stata applicata in ordine ad un reato non perseguibile per difetto della condizione di procedibilità (Cass. pen., Sez. IV, 4 luglio 2005 n. 31428), anche nel caso in cui la stessa si assuma mancante a seguito di derubricazione del reato contestato (Cass. pen., Sez. IV, 5 giugno 2007 n. 36907, secondo la quale la riqualificazione può avvenire anche in sede di merito, per effetto di elementi emersi soltanto nell'istruzione dibattimentale, e non già nel corso del “giudizio” cautelare).

Non è invece idonea a far ritenere ingiusta la detenzione la violazione degli altri presupposti necessari per l'applicazione della custodia cautelare, ossia le esigenze cautelari, previste all'art. 274 c.p.p. e l'adeguatezza e proporzionalità delle misure, secondo i principi indicati all'art. 275 c.p.p.

Il danno de quo si verifica anche in tutti i casi in cui la misura custodiale sia illegittimamente “mantenuta”, così come specificato dalla lettera del comma 2 dell'art. 314 c.p.p.: pertanto, quando una volta disposta la misura siano venute meno le condizioni di cui sopra, ed il giudice, anziché provvedere immediatamente alla sua revoca, l'abbia mantenuta, il ristretto maturerà il diritto alla riparazione per quel lasso di tempo in cui la misura sia stata mantenuta illegittimamente.

L'oggetto della riparazione

Stando al dettato normativo di cui agli art. 314 e 315 c.p.p., è evidente che non ogni genere di privazione della libertà personale, quando ingiusta, sia suscettibile di integrare il danno de quo.

Il legislatore, in tema di custodia riparabile, fa esplicito riferimento alla sola custodia cautelare, sebbene la dizione “ingiusta detenzione”, indicata nel titolo del capo VIII c.p.p., non abbia impedito alla giurisprudenza ed alla dottrina di annoverare altre fattispecie generatrici del diritto alla riparazione.

a) Alla custodia cautelare sono altresì da affiancare la custodia in luogo di cura (art. 286 c.p.p.) (Giarda- Spangher, Codice di procedura penale commentato) e gli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.) (Cass. pen., sez. IV, 10 giugno 2010, n. 34664, per i quali è legittima la liquidazione purché in misura pari alla metà di quella spettante per un identico periodo di detenzione in carcere).

Non sono pertanto suscettibili di integrare il danno da ingiusta detenzione, quando ingiustamente disposte, tutte le misure interdittive e le rimanenti tra quelle di tipo coercitivo.

b) A seguito di un intervento della Consulta (C. cost. 18 luglio1996, n. 310), matura il diritto alla riparazione colui che sia stato vittima di un'ingiusta detenzione sulla base di un “erroneo ordine di esecuzione”, ossia emesso in assenza di un valido titolo esecutivo: sono i casi in cui il titolo è mancante (cioè materialmente o giuridicamente inesistente), in cui sussiste ma non è esecutivo (in quanto, ad esempio, la sentenza è di proscioglimento o di condanna a pena detentiva che è però integralmente estinta), oppure in cui è apparentemente esecutivo (quando venga certificata la irrevocabilità del provvedimento senza che l'interessato, attraverso la dovuta notifica, sia stato messo in condizioni di impugnarlo) (GIARDA-SPANGHER, Codice di procedura penale commentato).

c) Il diritto alla riparazione, in ragione della relativa natura custodiale, spetta anche a colui che sia stato sottoposto alle cc.dd. misure precautelari, ovvero ad arresto in flagranza (art. 380 e 381 c.p.p.) od a fermo di indiziato di delitto (art. 384 c.p.p.), quando risulta che erano insussistenti le rispettive condizioni per la loro applicazione, o per la relativa convalida (C. Cost. 2 aprile1999 n. 109).

d) Dato il riferimento dell'art. 313 comma 3 c.p.p. alle norme sulla riparazione, pacifico è il diritto all'indennizzo nel caso di provvisoria applicazione, in sede preventiva, delle misure di sicurezza quando risultate ingiuste (con la precisazione che per le ipotesi di ingiustizia formale, occorrerà valutare l'illegittimità della misura in relazione alle condizioni di cui all'art. 312 c.p.p.).

Elemento soggettivo

Per l'integrazione del danno de quo, non è rilevante che le fattispecie di detenzione ingiusta siano scaturite da un “comportamento” doloso o colposo dell'Autorità giudiziaria, posto che anche le ipotesi di errore dovute al caso fortuito fanno sorgere il diritto alla riparazione; di qui anche la differenza dell'istituto riparatorio da quello del risarcimento del danno di cui all'art. 2043 c.c., per il quale l'imputazione soggettiva è elemento essenziale per la configurazione dell'illecito.

Sulla base di quanto disposto nell'ultima parte del comma 1 dell'art. 314 c.p.p., discorso differente va fatto invece per il richiedente: il suo comportamento doloso o gravemente colposo, che possa aver dato o concorso a dar causa all'applicazione della misura restrittiva, comporta il mancato riconoscimento del suo diritto alla riparazione.

Espressione del più generale principio di autoresponsabilità (Cass. pen., sez. IV, 23 gennaio 2009 n. 6628), tale statuizione costituisce condizione ostativa al conseguimento dell'indennizzo ed impone al giudice della riparazione una valutazione del comportamento tenuto dal ristretto, in linea con i criteri civilistici di cui agli artt. 2056 e 1227 c.c.

Come comportamento doloso, per la cui valutazione la giurisprudenza prevalente adotta un concetto di dolo più esteso di quello penalistico, deve intendersi qualunque condotta consapevole e volontaria che sia tale da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità (Cass. pen., sez. IV, 31 gennaio 1994, Corias).

Meno agevole è l'individuazione della condotta colposa, tenuto conto che solo la colpa grave, riferibile a comportamenti contraddistinti da “spiccata leggerezza” o da “macroscopica trascuratezza” tale da superare i limiti del comune buonsenso (Cass. pen., sez. IV, 24 gennaio 1997 n. 179; Cass. pen., 26 giugno 2008 n. 37528), è idonea ad escludere il diritto alla riparazione (in piena sintonia con quanto disposta dall'art. 1227 comma 2 c.c.). La condotta colposa “non grave” non sarà preclusiva della riparazione, ma della stessa potrà tenersi conto in sede di quantificazione dell'indennizzo (Cass. pen., sez. IV, 31 gennaio 1994, Corias)

Secondo il giudice di legittimità poi, nell'accertamento della sussistenza di una qualche condotta dolosa o gravemente colposa che possa avere inciso causalmente sull'applicazione della misura restrittiva, la condotta dell'istante dovrà essere valutata sia anteriormente che successivamente al momento in cui è stata disposta la misura (Cass. pen., S.U., 26 giugno 2002, n. 34559 ).

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, hanno peraltro stabilito l'estendibilità della condizione ostativa in questione, di per sé riferita alle sole ipotesi di ingiustizia sostanziale, anche ai casi di custodia illegittima (Cass. pen., S.U., 27 maggio 2010 n. 32838).

Altre cause ostative del diritto alla riparazione

Secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 314 c.p.p., deve escludersi il diritto alla riparazione per quella parte di custodia cautelare che, nel computo di cui all'art. 657 c.p.p., abbia comportato una detrazione della quantità di pena detentiva legittimamente inflitta nello stesso o in un diverso procedimento. Per ragioni di uguaglianza, la norma impedisce che chi abbia maturato una diminuzione della pena che sarebbe stata da eseguirsi, possa altresì conseguire il diritto all'indennizzo.

Altra limitazione è prevista dal comma 5 del medesimo articolo con il quale, nel caso in cui la custodia cautelare sia stata imposta in forza di una norma incriminatrice poi abrogata, il diritto all'indennizzo non è riconosciuto per la parte di detenzione sofferta prima della stessa abrogazione, stante fino a quel momento la piena legittimità del provvedimento restrittivo. Analoga soluzione deve prospettarsi qualora intervenga una declaratoria di illegittimità costituzionale relativa alla norma incriminatrice che sorregge il provvedimento cautelare, data la sostanziale equiparazione tra la pronuncia di incostituzionalità della norma penale e l'abolitio criminis (Cass. pen., sez. IV, 12 novembre 1996 n. 2733).

Onere della prova

La tematica relativa all'onere probatorio è strettamente correlata alla natura giuridica da assegnare al procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione subita. Quest'ultimo è stato per lungo tempo oggetto di dibattito tra quella giurisprudenza, da un lato, che riconosce allo stesso natura civile (Cass. pen., S.U., 26 giugno2002, n. 34559; Cass. pen., S.U., 12 marzo 1999, n. 8), e quella, dall'altro, più propensa a ritenere il meccanismo riparatorio non una mera pretesa risarcitoria, bensì un autonomo “rimedio” contro le illegittime lesioni della libertà personale (Cass. S.U., 9 luglio2003, n. 35760, la quale precisa che tale “rimedio” non può ritenersi azione costitutiva contemplata dall'art. 2908 c.c., ma sarebbe annoverabile tra quelle che parte della dottrina processual-penalistica definisce "azioni penali complementari", caratterizzate dal riconoscimento – tanto al P.M. quanto a taluni soggetti privati – del potere di iniziare un procedimento mediante la richiesta di decisione su un determinato oggetto diverso dall'accertamento di una notitia criminis).

In tema di onere della prova le ripercussioni di tale dibattito concernono, in particolare, l'applicazione o meno del principio civilistico della esclusiva disponibilità delle prove in capo alle parti.

Sul punto, infatti, l'orientamento che qualifica il rapporto tra l'ingiustamente detenuto e lo Stato come rapporto obbligatorio di diritto pubblico, ammette un rafforzamento dei poteri del giudice che, in sede di riparazione, ben potrà procedere ad attività integrativa di ufficio ovvero invitare le parti ad integrare la documentazione presentata (Cass. pen., sez. IV, 11 maggio2000, n. 2815; Cass. pen., sez. IV, 12 marzo2008, n. 21060).

Data la particolarità dell'istituto in questione, occorre considerare che la prova del danno da ingiusta detenzione è in re ipsa (almeno per quanto riguarda il danno-evento): alla parte non spetterà provare la reale entità del danno subito (Cass. pen., sez. IV, 9 aprile 2009, n. 35662) ma piuttosto dimostrare di essere nelle condizioni previste dalla legge per ottenere l'indennizzo.

Per tutto ciò che riguarda le conseguenze negative (danno-conseguenza) delle quali si vuole che il giudice tenga conto per la determinazione del quantum debeatur, non sembra potersi sostenere la sussistenza di un vero e proprio “onere probatorio” a carico dell'interessato ma, semmai, di un “onere di allegazione”.

Criteri di liquidazione

La peculiare natura giuridica e finalità del giudizio sulla riparazione comporta, per il giudice adito, una piena autonomia nella valutazione del “materiale processuale” onde accertare la sussistenza di tutte le condizioni, sia in senso positivo (ad es. l'irrevocabilità della pronuncia di merito) che negativo (ad es. l'esclusione di un ruolo sinergico dell'interessato nell'applicazione della misura restrittiva), necessarie all'ottenimento dell'indennizzo e alla quantificazione dello stesso, prescindendo dalle considerazioni formulate dal giudice di cognizione (ex plurimis, Cass. pen., sez. un. 26 giugno 2002 n. 34559).

Quanto alla individuazione dell'ammontare dell'indennizzo, la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha fissato col tempo dei criteri per la sua quantificazione, tenuto conto della natura squisitamente equitativa della riparazione e del tetto massimo fissato dal comma 2 dell'art. 315 c.p.p. (euro 516.465,90).

In particolare, dividendo l'ammontare indicato per la durata massima della custodia cautelare stabilita dalla legge, si ottiene un dato numerico (pari ad euro 235,82, quale tetto massimo per ogni giorno di custodia) che, moltiplicato per il numero di giorni di detenzione subita, costituisce il limite monetario entro cui liquidare l'indennizzo (Cass. S.U., 9 maggio 2001, n. 24287).

Tale ammontare, tuttavia, in virtù del richiamo espresso alle norme sulla riparazione dell'errore giudiziario, potrà essere “rimaneggiato” dal giudice, attraverso una valutazione equitativa: nella stessa potrà tenersi globalmente conto non solo della durata della restrizione, ma anche, e non marginalmente, di tutte le conseguenze negative – anche di ordine personale e familiare, ex art. 643 c.p.p., richiamato dall'art. 314 c.p.p. – scaturite dalla privazione della libertà e proprie del caso concreto (Cass., S.U. 13 gennaio 1995, n. 1).

In linea con la dicotomia danno patrimoniale/non patrimoniale imposta dalle cc.dd. sentenze di “S. Martino” della Cassazione civile, è stato altresì precisato che, nella valutazione equitativa ai fini della quantificazione dell'indennizzo, il giudice della riparazione potrà prendere in considerazione tutte le conseguenze negative della detenzione, di carattere patrimoniale e non – tra cui, ad esempio, il danno all'immagine, alla vita di relazione, etc. – donde la possibilità di spingersi oltre le soglie giornaliere, senza tuttavia oltrepassare il tetto massimo stabilito (Cass. pen., sez. IV, 24 ottobre 2013 n. 46772). La giurisprudenza esclude, tuttavia, che tra le predette conseguenze indennizzabili possa ricomprendersi una voce a titolo di danno esistenziale (Cass. pen., sez. IV, 21 febbraio 2012 n. 6879): tale pregiudizio, infatti, non è da considerarsi diverso ed autonomo da quello conseguente alla stessa privazione della libertà personale, di per sé idonea, da sola, a sconvolgere per un periodo consistente le abitudini di vita della persona (Cass. pen., sez. IV, 11 luglio 2007 n. 39815).

Per quanto concerne invece la liquidazione delle spese legali, la recente giurisprudenza di legittimità ha precisato che il giudice della riparazione dovrà attenersi alle regole dettate dal codice di procedura civile, seguendo la regola del principio di soccombenza (Cass. S.U., 12 marzo 1999 n. 8) e applicando le tariffe forensi riguardanti la materia civile (Cass. pen., sez. III, 14 marzo2012 n. 14869).

Aspetti processuali

L'irrevocabilità del provvedimento con il quale viene accertata, fra l'altro, la sussistenza delle fattispecie di detenzione ingiusta, rappresenta condizione imprescindibile per l'esercizio del diritto alla riparazione.

Sebbene il crisma dell'irrevocabilità, per le ipotesi esposte, sia riferito a provvedimenti di tipo diverso (nel caso di ingiustizia sostanziale si parla di “sentenza”, mentre per l'ingiustizia formale ci si riferisce più genericamente ad una “decisione”), la più recente giurisprudenza ha precisato che il provvedimento genetico da cui sorge il diritto all'indennizzo non può che essere la sentenza irrevocabile di merito (Cass. pen., sez. IV, 24 marzo 2009, n. 19666).

Ciò, tuttavia, in contrasto con quella giurisprudenza delle Sezioni Unite che in passato, per le ipotesi di custodia illegittima, rifacendosi alla più generica nozione di “decisione irrevocabile”, ammetteva tra i provvedimenti validi per maturare il diritto alla riparazione l'ordinanza, non impugnata, adottata dal tribunale delle libertà in sede di riesame (art. 309 c.p.p.) o appello (art. 310 c.p.p.) avverso il provvedimento de libertate, ovvero nella sentenza emessa dalla Corte di Cassazione a seguito di ricorso contro tale ordinanza, o in sede di ricorso per saltum (art. 311 comma 2 c.p.p.) contro lo stesso provvedimento applicativo della misura (Cass. pen., S.U., 12 ottobre 1993).

Per effetto del dall'art. 314 comma 3 c.p.p., le fattispecie di detenzione ingiusta o illegittima sono riparabili anche quando nei confronti dell'interessato sia stato emesso un provvedimento di archiviazione o una sentenza di non luogo a procedere. Dies a quo, per la proposizione della domanda, sarà la data in cui sia stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione, ovvero in cui la sentenza di non luogo a procedere sia divenuta inoppugnabile.

La disciplina per il procedimento di riparazione è prevista all'art. 315 c.p.p., che a sua volta dispone l'applicazione, in quanto compatibili, delle norme per la riparazione dell'errore giudiziario di cui agli artt. 643 e ss. c.p.p., ed all'art. 102 disp. att.c.p.p.

Giudice competente per la richiesta di riparazione dell'ingiusta detenzione è la Corte di Appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza o il provvedimento di archiviazione che ha definito il procedimento (nel caso di sentenza della Corte di Cassazione, sarà competente la Corte di Appello nel cui distretto è stato emesso il provvedimento poi impugnato).

La domanda di riparazione deve essere presentata dall'interessato, personalmente o a mezzo di un difensore munito di procura speciale (Cass. S.U., 12 marzo 1999; Cass. pen., Sez. IV, 3 giugno 2010, n. 34652) entro due anni, a pena di inammissibilità, dalla data in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile (nel caso del decreto di archiviazione, dalla data in cui questo è notificato); nella stessa potranno essere indicati tutti i nocumenti patiti a seguito della detenzione.

In particolare, quale forma specifica di riparazione, l'art. 102-bis disp. att. c.p.p. riconosce all'istante il diritto di essere reintegrato nel posto di lavoro precedentemente occupato, quando lo stesso, a causa della detenzione, abbia subito il licenziamento.

Nel caso di decesso dell'interessato, il diritto alla riparazione spetta al coniuge, ai discendenti e gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, gli affini entro il primo grado, nonché le persone legate da vincolo di adozione con quella deceduta.

Sulla richiesta provvede la Corte di Appello con un procedimento in camera di consiglio, secondo le forme previste dall'art. 127 c.p.p., all'esito del quale emette un'ordinanza ricorribile per cassazione.

Casistica
  • In tema di condizione ostativa (dolo o colpa grave). L'oggetto dell'accertamento del dolo o colpa grave è stato argomento sempre discusso, con particolare riferimento a quali condotte debbano essere valutate ai fini della causa ostativa di cui al comma 1 dell'art. 314 c.p.p. La Suprema Corte, in occasione di una richiesta di riparazione formulata da un soggetto assolto (con formula di merito) dal reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, ha confermato che oggetto dell'accertamento deve essere anche la condotta dell'istante antecedente all'applicazione della misura, e non soltanto quella successiva. Pertanto tutti i comportamenti anteriori alla restrizione (e più in generale prima che l'interessato apprenda dell'esistenza di un procedimento nei suoi confronti), quand'anche espressione del diritto di difesa – come l'essersi avvalso della facoltà di non rispondere, l'aver taciuto circostanze ignote agli inquirenti, la mendacità, etc. – potranno ben rilevare ai fini della sussistenza di tale condizione ostativa (Cass. pen., S.U., 24 dicembre2013, n. 51779).
  • In tema di onere della prova. La natura indennitaria e non risarcitoria dei danni conseguenti all'ingiusta detenzione non può non avere ripercussioni in punto onere della prova che grava sull'interessato. La Suprema Corte infatti, adita in merito ad una non corretta liquidazione da parte del giudice della riparazione circa le conseguenze dannose connesse con la detenzione – quali le patologie di natura psichica subite dal ricorrente e dalla di lui moglie, la perdita del lavoro, la risonanza mediatica del suo arresto – ha stabilito che non è necessario, ai fini della liquidazione, che sia fornita dall'interessato la prova certa del rapporto di causalità tra i danni e la carcerazione sofferta. Invero, è sufficiente l'allegazione della sussistenza di tali conseguenza dannose in seguito alla detenzione subita e della qualificata probabilità della connessione delle stesse con gli effetti negativi derivanti in capo all'istante (Cass. pen., Sez. III, 14 gennaio2014, n. 6999).
  • In tema liquidazione del danno da ingiusta detenzione. Ai fini della liquidazione del danno, la possibilità del giudice della riparazione di svincolarsi dai parametri aritmetici, ricorrendo anche a criteri di tipo equitativo, obbliga lo stesso a fornire congrua e logica motivazione della valutazione dei relativi parametri di riferimento. Ciò in ragione del fatto che al giudice di legittimità è sottratto il controllo sulla congruità della somma liquidata, potendosi soltanto verificare se il giudice del merito abbia logicamente motivato il suo convincimento.
  • In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la Corte di Cassazione, riconoscendo la non irragionevolezza della decisione di merito sostenuta dal ricorrente, il quale lamentava un discostamento eclatante della somma liquidata da quella risultante dall'applicazione dei parametri tabellari adottati dalla giurisprudenza civile (per il danno biologico), ha stabilito che, per la liquidazione di tale danno, non è necessario ricorrere alle predette tabelle. La natura non patrimoniale del danno in questione consente di ricorrere anche a criteri equitativi, purché essi non risultino illogici e conducano ad un risultato che non si discosti in modo irragionevole e immotivato dai menzionati parametri tabellari (Cass. pen., sez. IV, 23 maggio 2013, n. 36442).