Sinistri stradali: applicazione del Regolamento Roma II

Silvia Toffoletto
24 Febbraio 2015

Con la l. n. 218/1995 è stata introdotta la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, ove è stato dedicato alle “obbligazioni non contrattuali” il capo XI, con disciplina specifica per la “responsabilità per fatto illecito”. Nell'ambito dell'Unione Europea la materia della legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali è oggetto del Regolamento (UE) 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (“Roma II”), applicabile dall'11 gennaio 2009. Il Regolamento Roma II si applica alle obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale in circostanze che comportino un conflitto di leggi, per i fatti che si sono verificati dopo la sua entrata in vigore che danno origine a danni.
La legge applicabile in materia di obbligazioni extracontrattuali

Con la legge 31 maggio 1995 n. 218 è stata introdotta la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, ove è stato dedicato alle “obbligazioni non contrattuali” il capo XI, artt. da 58 a 63, con disciplina specifica per la “responsabilità per fatto illecito” all'art. 62 .

Nell'ambito dell'Unione Europea la materia della legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali è oggetto del Regolamento 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (“Roma II”), pubblicato nella Gazz. Uff. dell'Unione in data 31 luglio 2007, entrato in vigore venti giorni dopo la pubblicazione (20 agosto 2007) e applicabile dall'11 gennaio 2009 (art. 32 – data di applicazione). Il Regolamento Roma II si applica alle obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale in circostanze che comportino un conflitto di leggi, per i fatti che si sono verificati dopo la sua entrata in vigore che danno origine a danni.

In ambito comunitario fu deciso di disciplinare la materia della legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, al fine di facilitare il mutuo riconoscimento delle sentenze tra Stati membri, per favorire la prevedibilità delle decisioni e la certezza del diritto ed in tal senso la lettura del Regolamento Roma II non potrà andare disgiunta dai Regolamenti sul reciproco riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale (Reg. Bruxelles I e I bis).

L'iter di approvazione del Regolamento n. 864/2007 fu particolarmente travagliato (in ambito comunitario se ne parlava addirittura dal 1967), complici le profonde diversità esistenti tra i vari Paesi, come ad esempio le differenze tra gli Stati dell'Unione in materia di termini di prescrizione, alle differenze concettuali tra i vari Stati per il danno morale, per i “punitive damages”, i danni indiretti, etc..

Dopo molti ostacoli, emendamenti e nuove redazioni, venne adottato il Reg. 864/2007, ove in controluce si possono leggere tutte le tensioni e le contraddizioni in esso latenti, o addirittura le lacune, come, in particolare, in materia di incidenti stradali.

Ambito di applicazione, coordinate temporali e spaziali

L'obiettivo del Regolamento “Roma II” era quello di garantire a livello comunitario il buon funzionamento del mercato interno, in modo tale che le regole di conflitto tra leggi riuscissero ad indicare, indipendentemente dal Giudice adito, la medesima legge nazionale, rendendo così prevedibile l'esito della controversia giudiziaria, garantita la certezza in merito alla legge applicabile e facilitata la libera circolazione delle sentenze.

L'articolo 1 del Reg. n. 864/2007 stabilisce che il Regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale. La nozione di “obbligazione extracontrattuale” non è univoca, varia da uno Stato all'altro, e ai fini del Regolamento Roma II dovrà essere autonoma e chiarita in base alle norme e principi comunitari, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia.

All'art. 2 del Reg. n. 864/2007 si legge, infatti, per la definizione di “obbligazioni extracontrattuali” che (punto 1) «il danno comprende ogni conseguenza derivante da fatto illecito, arricchimento senza causa, negotiorum gestio o culpa in contrahendo»; al punto 2 viene specificato che il regolamento «si applica anche alle obbligazioni extracontrattuali che possono sorgere», e al punto 3 è indicato che «qualsiasi riferimento contenuto nel regolamento» che si riferisce a «un fatto che da origine al danno comprende i fatti che possono verificarsi che danno origine a danni», e che «un danno comprende i danni che possono verificarsi», con un complessivo utilizzo dei termini e dei concetti ad esso sottostanti che lascia una certa perplessità nell'interprete, almeno nella sua versione italiana.

Sono espressamente escluse dal campo di operatività «le materie fiscali, doganali o amministrative» e la responsabilitàdello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri “(acta iure imperii)”. L'art. 1.2 Reg. n. 864/2007 sottrae, altresì, all'applicazione del Regolamento “Roma II”:

  1. le obbligazioni extracontrattuali nascenti da rapporti di famiglia, obbligazioni alimentari, regime patrimoniale tra i coniugi,
  2. cambiali, assegni,
  3. diritto delle società,
  4. rapporti tra beneficiali di trust costituiti su iniziativa volontaria,
  5. danno nucleare,
  6. violazioni della vita privata, e diritti della personalità, compresa la diffamazione.

Coordinate temporali - Come dianzi indicato, il Regolamento 864/2007 si applica alle obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale in circostanze che comportino un conflitto di leggi, per i fatti che hanno dato origine a danni, che si sono verificati dopo il 11 gennaio 2009, (art. 32 Reg. n. 864/2007).

Coordinate spaziali - Il carattere universale delle norme è stabilita dall'art. 3 del regolamento, che stabilisce che la legge che risulta designata in base all'applicazione del Reg. Roma II si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro; in altri termini le norme di conflitto uniformi si applicano a prescindere dal fatto che lo Stato con cui la fattispecie è collegata sia parte dell'Unione o meno, in quanto sussiste un'applicazione erga omnes del Regolamento; l'unica eccezione si ha per la Danimarca (art. 1.4 Reg. n. 864/2007).

I criteri di collegamento generali dell'art. 4 del Reg. “Roma II”

L'art. 4 del Regolamento n. 864/2007 disciplina i criteri di collegamento generali, salva l'applicazione di norme speciali contenute nel regolamento stesso.

Nell'elaborazione della norma si è partiti dalla premessa che la lex loci delicti commissi rappresenta la soluzione di base in materia di obbligazioni extracontrattuali in quasi tutti gli Stati membri.

Nella redazione della norma si è tenuto conto che regole uniformi dovrebbero migliorare la prevedibilità delle decisioni giudiziarie e assicurare un ragionevole equilibrio tra gli interessi del presunto responsabile e quelli della parte lesa. Nell'elaborazione del criterio di collegamento è sembrato che il collegamento con il Paese sul cui territorio il danno diretto si è verificato (lex loci damni) determini un giusto equilibrio fra gli interessi del presunto responsabile e quelli della parte lesa, oltre a corrispondere alla moderna concezione del diritto della responsabilità civile e all'evoluzione dei sistemi di responsabilità oggettiva.

Non rilevano, invece, ai sensi dell'art. 4.1 seconda parte Reg. n. 864/2007, il «paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno», e non rilevano il paese o i paesi «in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto».

Rispetto alla norma generale dell'art. 4.1, nel par. 2 viene stabilito il criterio di collegamento della residenza abituale comune delle parti («Qualora il presunto responsabile e la parte lesa risiedano abitualmente nello stesso paese nel momento in cui il danno si verifica, si applica la legge di tale paese») e al par. 3, ulteriore eccezione è data dal caso che, se il fatto illecito presenta dal complesso delle circostanze collegamenti manifestamente più stretti con una paese diverso da quello di cui ai par. 1 o 2, si applica la legge di quest'altro paese. Un «collegamento manifestamente più stretto» potrebbe essere dato da una relazione preesistente tra le parti (quale ad es. un contratto, che presenti uno stretto collegamento con il fatto illecito de quo).

Peraltro, un forte richiamo alla flessibilità e alla giustizia del caso concreto, è contenuto nei considerando, ove è espressamente specificato, che «il requisito della certezza del diritto e l'esigenza di amministrare la giustizia nei casi concreti sono elementi essenziali dello spazio di giustizia. Il presente regolamento prevede i criteri di collegamento più adatti al raggiungimento di tali obiettivi. Pertanto, il presente regolamento prevede una regola generale ma anche regole specifiche e, in determinate disposizioni, una «clausola di salvaguardia» che consente di discostarsi da tali regole qualora risulti chiaramente da tutte le circostanze del caso che il fatto illecito presenta manifestamente un collegamento più stretto con un altro paese. Tale insieme di regole crea un quadro flessibile di regole di conflitto di leggi. Inoltre, esso consente al giudice adito di trattare i casi singoli in maniera adeguata (considerando n. 14).

La legge applicabile in materia di incidenti stradali

Negli articoli successivi alla norma generale dell'art. 4 Reg. n. 864/2007, vengono previste norme speciali a seconda del tipo di illecito: vengono quindi specificati i criteri di collegamento nel danno da prodotti, in materia di concorrenza sleale, in materia di danno ambientale, per violazione dei diritti di proprietà intellettuale, per attività sindacale, etc.

Per le obbligazioni extracontrattuali derivanti da incidenti stradali non è stata prevista una norma specifica; questo ha suscitato svariate polemiche, che si possono leggere in controluce, sia nella clausola di revisione di cui all'art. 30 Reg. n. 864/2007, sia nella Dichiarazione allegata al Regolamento “Dichiarazione della commissione sugli incidenti stradali”: «La Commissione, consapevole del fatto che gli Stati membri seguono pratiche diverse quanto all'entità del risarcimento per le vittime di incidenti stradali, è pronta ad esaminare i problemi specifici che incontrano i residenti dell'Unione europea coinvolti in incidenti stradali in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono abitualmente. A tal fine, presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio, entro la fine del 2008, uno studio sulle opzioni per migliorare la posizione delle vittime transnazionali, compresi gli aspetti assicurativi, che aprirà la strada ad un libro verde».

Non essendo stata prevista una norma specifica, un sinistro stradale transfrontaliero verificatosi nell'Unione europea può essere soggetto all'applicazione di tre regimi giuridici, tutti contenenti disposizioni sul conflitto di leggi, contenuti nel Regolamento Roma II, nella Convenzione dell'Aia del 1971 sul diritto applicabile agli incidenti stradali e nella direttiva sull'assicurazione degli autoveicoli (Direttiva 2009/103/CE).

L'Italia NON è parte della convenzione dell'Aia e pertanto verranno in rilievo solo il Reg. Roma II a la direttiva in materia di assicurazione RCA.

Per il Regolamento Roma II, fissate la coordinate spaziali e temporali, troverà applicazione l'art. 4 in quanto norma generale. Inoltre, in base all'art. 18 del Reg. n. 864/2007, la parte lesa può chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all'assicuratore della persona tenuta al risarcimento se lo stabilisce la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale o quella applicabile al contratto di assicurazione. Mentre la direttiva sull'assicurazione degli autoveicoli (Direttiva 2009/103/CE), potrebbe trovare applicazione «..poiché la maggior parte delle richieste di risarcimento derivanti dai sinistri stradali è soddisfatta dagli assicuratori, piuttosto che dal responsabile dell'incidente. In Europa, le compagnie di assicurazione devono agire conformemente alle disposizioni stabilite nella direttiva. Una di tali disposizioni prevede che la copertura assicurativa debba essere garantita conformemente alle leggi in vigore nel luogo in cui si è verificato l'incidente o alla legge applicabile nel luogo in cui si trova normalmente il veicolo, a seconda di quale garantisca la copertura maggiore.»(cfr. J. Papetas, Scelta della legge applicabile per i sinistri stradali transfrontalieri: Roma II, convenzione dell'Aja e direttiva sull'assicurazione autoveicoli, doc. “PE 462.492”.)

Nel valutare il comportamento del presunto responsabile del danno prodotto, il Regolamento Roma II all'art. 17, prevede che si terrà conto, nella determinazione della responsabilità, delle norme di sicurezza e di condotta in vigore nel luogo e nel momento in cui si verifica il fatto che determina la responsabilità (si pensi ad esempio ai limiti di velocità).

In ordine alla quantificazione dei danni da lesione e da morte, non sussiste ad oggi una disciplina uniforme tra i 28 Stati dell'Unione.

Nel Regolamento n. 864/2007 vi è solo un accenno sul punto, tra i considerando (n. 33), ove si specifica che se l'incidente stradale è occorso in uno stato diverso da quello di residenza abituale della parte lesa, «Conformemente alle norme nazionali vigenti in materia di risarcimento concesso alle vittime di incidenti stradali, è opportuno che, nel quantificare i danni per lesione alla persona qualora l'incidente abbia luogo in uno Stato diverso da quello di residenza abituale della vittima, il giudice adito tenga conto di tutte le circostanze di fatto riguardanti la vittima, compreso l'effettivo lucro cessante e le spese del trattamento medico e riabilitativo».

Casistica
  • Decesso a seguito incidente stradale – danno ai parenti della vittima – legge applicabile

L'interpretazione delle norme di collegamento e l'applicazione di una legge straniera, richiedono un'accurata indagine, come si evince dalla lettura dei seguenti tre casi, indicati a titolo esemplificativo.

Il primo caso concerne un rinvio pregiudiziale tutt'ora pendente avanti la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, rinvio effettuato proprio da un Tribunale italiano.

Il caso pratico riguarda: 1) una cittadina rumena residente in Italia, 2) deceduta a seguito di incidente stradale avvenuto in Italia causato da veicolo non assicurato, 3) con domanda proposta dal padre iure proprio (cittadino rumeno, residente in Romania); e con intervenienti la madre e la nonna della vittima, entrambe cittadine rumene, residenti in Italia.

Come dianzi ricordato, l'art. 4 del Regolamento n. 864/2007 stabilisce che, salvo la disciplina delle norme speciali, «la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto».

Ora, ad un'attenta lettura dell'art. 4, sorgono, in una simile fattispecie, alcuni problemi interpretativi.

In primo luogo, risulta problematica l'interpretazione della nozione di «luogo in cui il danno si verifica» ai sensi dell'art. 4, par. 1, considerando che la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è formulata dai familiari del soggetto defunto (a seguito di un incidente stradale avvenuto nello Stato del foro), ma questi familiari sono residenti in un altro Paese dell'Unione europea, e hanno ivi sofferto i danni stessi.

Occorre poi comprendere, se i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nel Paese di residenza dei familiari, configurino un “danno” ai sensi della prima parte dell'art. 4, oppure “conseguenze indirette” ai sensi della seconda parte dell'art. 4.

Questo caso si è presentato al Giudice del Tribunale di Trieste, che ha effettuato rinvio pregiudiziale in data 21 luglio 2014 con domanda di pronuncia pregiudiziale avanti la Corte di Giustizia UE che ha incardinato la CAUSA C-350/14, consultabile sul sito:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157865&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=73491.

A fronte delle questioni sollevate dalle parti, il Tribunale di Trieste ha sottoposto alla Corte i seguenti quesiti: (A) «Quale debba essere l'interpretazione dell'articolo 4, par. l, del Regolamento n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (c.d. Roma II), laddove si stabilisce che: “la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del Paese in cui il danno si verifica”. (B) «In particolare come debba essere interpretata la nozione di “luogoin cui il danno si verifica” ai sensi dell'art. 4, par. 1, del Regolamento n. 864/2007, in relazione alla richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali fatti valere dai familiari di un soggetto, defunto a seguito di un incidente stradale avvenuto nello Stato del foro, qualora questi familiari siano residenti in un altro Paese dell'Unione europea, e abbiano ivi sofferto i danni stessi»; (C) «se, ai fini dell'applicazione dell'art. 4, par. 1, del Regolamento n. 864/2007, i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, nel Paese di loro residenza, dai congiunti di un soggetto defunto in un incidente stradale avvenuto nello Stato del foro, configurino un “danno” ai sensi della prima parte dell'art. 4, par. 1, oppure “conseguenze indirette” ai sensi della seconda parte della stessa disposizione».

La questione, come anticipato, è tutt'ora pendente avanti la Corte di Giustizia e senz'altro preferibile risulta la decisione di effettuare un rinvio pregiudiziale, rispetto alla scelta di un'applicazione tout court e immotivata del diritto italiano.

  • Applicazione del la legge straniera: nel danno alla persona solo sofferenze fisiche o anche psicologiche ?

Una volta individuata la legge applicabile, qualora la norma da applicare sia quello di altro Stato membro, le problematiche restano consistenti, in quanto occorre verificare il contenuto della legge straniera e il rispetto della legge straniera alle norme comunitarie e ai principi dell'Unione in materia.

In data 24 ottobre 2012 sono state depositate due sentenze della Corte di giustizia, con rinvii pregiudiziali che richiamavano le direttive assicurazioni veicoli, ma che hanno dato spunto alla Corte di Giustizia per stabilire dei principi cardine, anche di ordine sostanziale, nella materia.

Il caso pratico - Nella sentenza Haasovà (causa C -22/12), era occorso un incidente stradale in Repubblica Ceca, ove era deceduta persona di nazionalità slovacca, la cui moglie e figlia, residenti nella Repubblica Slovacca, chiedevano alla compagnia di assicurazioni anche il risarcimento deldanno morale risultante dalla perdita del rispettivo coniuge e padre, con relativa contestazione della compagnia di assicurazioni, che eccepiva la differenza di legislazioni tra Repubblica Ceca e Slovacca.

La domanda che in sostanza veniva presentata alla Corte era in merito alla nozione di danno alla persona, ed in particolare che cosa si intendesse per danno alla persona, e se in esso potessero essere incluse sia le sofferenze fisiche che psicologiche.

In un passaggio fondamentale la Corte ha così statuito: « (47) Orbene, … si deve considerare, avuto riguardo alle diverse versioni linguistiche degli articoli 1, paragrafo 1, della seconda direttiva e 1, primo comma, della terza direttiva, nonché all'obiettivo di tutela delle tre direttive summenzionate, che rientra nella nozione di danno alla persona, ogni danno, il cui risarcimento è previsto a titolo della responsabilità civile dell'assicurato dalla normativa nazionale applicabile alla controversia, arrecato all'integrità della persona, che include le sofferenze sia fisiche sia psicologiche»,per poi concludere che:«l'articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva 72/166/CEE, l'articolo 1, paragrafi 1 e 2, della seconda direttiva 84/5/CEE (come modificata dalla direttiva 2005/14/CE), e l'articolo 1, primo comma, della terza direttiva 90/232/CEE, devono essere interpretati nel senso che l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli DEVE GARANTIRE il risarcimento dei danni immateriali subiti dai congiunti di vittime, decedute, di incidenti stradali, qualora tale risarcimento sia previsto, in forza della responsabilità civile dell'assicurato, dalla normativa nazionale applicabile alla controversia nel procedimento principale». La Corte, quindi, entrando nel merito, ha chiarito al giudice del rinvio la nozione di danno alla persona: qualora il risarcimento sia previsto, in forza della responsabilità civile dell'assicurato, dalla normativa nazionale applicabile alla controversia nel procedimento principale, nella nozione di danno alla persona, rientra ogni danno arrecato all'integrità della persona, che include le sofferenze sia fisiche che psicologiche.

  • La legge straniera e il QUANTUM: il principio dell'”effetto utile”

Nella sentenza della Corte di Giustizia UE del 24 ottobre 2013, causa C -277/12, Drozdovs contro Baltikums, viene, invece, affrontato un problema inerente il quantum.

Il caso riguardava un incidente stradale avvenuto il 14 febbraio 2006 a Riga (Lettonia), ove decedevano entrambi i genitori, con mezzo del responsabile assicurato con la società Baltikums, con richiesta di risarcimento da parte del figlio minore, ma con una legislazione che in Lettonia prevedeva in caso di decesso di una persona da cui si dipende economicamente, un risarcimento limitato a LVL 100 (circa Euro 142,00) per ciascuna persona deceduta (art. 7 e 10 del decreto n. 331 del Consiglio dei Ministri, del 17 maggio 2005).

In un passaggio essenziale della sentenza si legge: «… Dall'altro lato, occorre ricordare che è stato rilevato al punto 33 della presente sentenza che gli Stati membri devono esercitare le loro competenze in tale settore nel rispetto del diritto dell'Unione e che le disposizioni nazionali che disciplinano il risarcimento dei sinistri risultanti dalla circolazione di autoveicoli non possono privare le tre direttive del loro effetto utile

«(54) Orbene, se il legislatore nazionale potesse prevedere, per ciascuna delle differenti categorie specifiche di danni identificati, eventualmente, nella normativa nazionale, massimali di garanzia inferiori agli importi minimi di garanzia fissati all'articolo 1, paragrafo 2, della seconda direttiva, i predetti importi minimi di garanzia e, pertanto, tale articolo sarebbero privati del loro effetto utile».

«(58) Ne deriva che si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che gli articoli 3, paragrafo 1, della prima direttiva e 1, paragrafi 1 e 2, della seconda direttiva devono essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni nazionali ai sensi delle quali l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli copre il risarcimento dei danni immateriali dovuto, secondo la normativa nazionale sulla responsabilità civile, per il decesso di un prossimo congiunto in un incidente stradale solo sino a concorrenza di un massimale inferiore agli importi fissati all'articolo 1, paragrafo 2, della seconda direttiva».

Appare evidente come la Corte si sia spinta a toccare la problematica relativa al diritto sostanziale, in virtù del principio dell'effetto utile delle direttive, che la normativa nazionale è chiamata a rispettare nella sostanza, per l'obiettivo primario della tutela del danneggiato e di regolazioni omogenee tra Stati membri.

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