Denunzia di sinistro nella RC auto

Filippo Rosada
06 Aprile 2016

La denuncia di sinistro è l'avviso che i conducenti dei veicoli a motore coinvolti nel sinistro o, se differenti, i rispettivi proprietari, sono tenuti a indirizzare alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo da quest'ultima fornito.
Inquadramento

La denuncia di sinistro è l'avviso (v. F. Rosada, Nozione e avviso di sinistro) che i conducenti dei veicoli a motore coinvolti nel sinistro o, se differenti, i rispettivi proprietari, sono tenuti a indirizzare alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo da quest'ultima fornito.

La finalità principale della denuncia è quella di mettere l'assicuratore nella condizione di poter informare il danneggiato se la compagnia intende o meno proporre un'offerta congrua, nei termini previsti dall'art. 148 e 149 Cod. Ass..

L'assicuratore, inoltre, può intervenire con tempestività sia per diminuire le conseguenze dannose, sia per verificare nell'immediatezza le possibili cause dell'evento, riducendo la possibilità che le tracce si deteriorino o spariscano a causa del trascorre del tempo.

Nozione di sinistro

Nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore, la nozione di sinistro è rinvenibile nell'art. 2054 c.c. richiamato dall'art. 122 comma 1, Cod. Ass..

Per sinistro deve, quindi, intendersi qualsiasi fatto collegato alla circolazione dei veicoli a motore sottoposti all'obbligo di assicurazione, dal quale può conseguire un danno, a prescindere dalla presenza di più veicoli e dal verificarsi o meno di urto fra gli stessi.

La denuncia di sinistro

La norma in commento ripropone – in parte integrandolo e modificandolo - il contenuto dell'art. 5 d.l. n. 857/1976, convertito in l. n. 39/1977.

Già prima dell'entrata in vigore del codice delle assicurazioni private, infatti, era previsto che in caso di «scontro» (oggi «sinistro»), i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i proprietari, fossero tenuti a darne avviso alla propria compagnia di assicurazione avvalendosi del modulo fornito dall'assicuratore al contraente (art. 14,d.P.R. 45/1981) in sede di stipulazione o di rinnovo del contratto. Né il vecchio regime, né il nuovo, prevedono un termine entro il quale la denuncia debba essere inviata all'assicuratore (Cass., sent., n. 3276/1997).

La circostanza che la novella abbia sostituito il sostantivo «scontro», con «sinistro», induce a ritenere che il modulo debba essere utilizzato anche in assenza di urto tra veicoli.

In caso di avviso di sinistro effettuato con modalità differenti rispetto all'utilizzo del modulo, la dottrina prevalente ritiene non sussista alcuna previsione di sanzione: il richiamo del primo comma all'art. 1915 c.c. (introdotto con la novella), infatti, non può che riguardare la colposa o dolosa omessa denuncia e non anche la forma in cui questa è stata presentata (Antonio La Torre, Le Assicurazioni, collana Le Fonti Del Diritto Italiano, Giuffrè, Milano, 2014, pag. 1047; Marco Rossetti, Le assicurazioni contro i danni, Padova, 2012, vol. III, pag. 218).

Ove il modulo sia sottoscritto dal solo assicurato, la dichiarazione resa avrà valore di confessione stragiudiziale liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 2733 co. 2 c.c. (Cass., sent., n. 1471/1998).

Detto modulo deve, inoltre, essere allegato anche alla richiesta di risarcimento danni che il danneggiato invia all'assicuratore ai sensi dell'art. 148 cod. ass.

La giurisprudenza formatasi nel sistema previgente, però, era unanime nel ritenere che l'obbligo in capo all'assicuratore di formulare l'offerta sorgesse a prescindere dalla modalità della richiesta risarcitoria e quindi anche nel caso in cui non fosse stato allegato il modulo (ex multis, Cass., sent. n. 12724/1992); nella fattispecie non poteva, pertanto, ritenersi improponibile la domanda risarcitoria (Trib. Benevento, 4.8.08 n. 1345, in De Jure, Giuffrè, Milano;Antonio La Torre, Le Assicurazioni, collana Le Fonti Del Diritto Italiano, Giuffrè, Milano, 2014, pag. 1048)

L'omessa allegazione del modulo nella lettera con la quale si richiede il risarcimento dei danni ex art. 148 Cod. Ass., incide sotto il profilo probatorio, nel senso che questo non sarà equipollente ad una constatazione amichevole a firma congiunta e quindi non potrà avere il valore di presunzione di veridicità circa la dinamica del sinistro.

Si segnala, però, un irrigidimento della giurisprudenza in tema di mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 148 Cod. Ass., sul presupposto che le nuove e più restrittive norme del codice delle assicurazioni hanno come finalità la tutela del soggetto debole (Corte cost., sent. n. 441/2008; Trib. Milano, 21 maggio 2015, n. 6431, in Giustizia a Milano, 2015, n.5).

Infine, la ragione del richiesto utilizzo del modulo, non può che ravvisarsi nell'esigenza della compagnia di assicurazione di entrare in possesso, nel più breve tempo possibile, di tutte quelle informazioni che la mettano nella condizione di poter formulare l'offerta risarcitoria, o il suo diniego, nei termini previsti dall'art. 148 e 149 Cod. Ass..

Con il questionario predefinito dall'assicuratore, inoltre, si è riusciti ad omogeneizzare la tipologia delle informazioni di interesse per l'assicuratore, costringendo i denuncianti a riferire sulle circostanze ritenute di maggior rilievo al fine di comprendere la dinamica del sinistro e le rispettive responsabilità.

La completezza e l'esaustività delle informazioni consente una maggior velocità e precisione nella liquidazione del sinistro, così incidendo anche sulla deflazione del contenzioso.

Valore probatorio del modulo

Il secondo comma della norma in commento, come già accennato nel paragrafo che precede, dispone che in presenza di firma congiunta dei conducenti, e quindi anche dei proprietari in mancanza di questi ultimi, si presume che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione.

La norma, quindi, incide, sotto il profilo probatorio, sul solo rapporto danneggiato-assicuratore (e non in quello danneggiato/proprietario - sottoposto alla regolamentazione di cui all'art. 2733, comma 2, c.c. - e/o conducente), comportando un inversione dell'onere della prova gravante sull'impresa di assicurazione in ordine ai fatti riportati sul modulo.

La Corte Cost., ord., 31 marzo 1988, n. 392, ha dichiarato infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 5 d.l. n. 857/1976 nella parte in cui non consente al proprietario-conducente di fornire la prova contraria delle risultanze del modulo di constatazione amichevole a doppia firma.

È bene sottolineare che la presunzione di veridicità riguarda unicamente le circostanze in cui si è svolto il sinistro e non le responsabilità, che restano apprezzabili liberamente dal giudice (Cass. civ., sent. n. 1561/1998).

Per quanto riguarda la posizione dell'assicuratore, la norma specifica come questi possa superare la presunzione fornendo prova contraria (Cass., sent. n. 4007/2004).

La dichiarazione contenuta nel modulo a doppia firma, avrà, quindi, il valore di una confessione stragiudiziale (tra i sottoscrittori, e per l'assicuratore con il limite della prova contraria) e ai sensi dell'art. 2735 c.c. produrrà i medesimi effetti della confessione giudiziale.

La confessione resa da uno dei corresponsabili solidali (conducente, proprietario, assicuratore), non produce effetto nei confronti dell'altro, e sarà liberamente apprezzabile dal giudice.

Il fatto che il modulo di constatazione amichevole abbia un'apparente diversa valenza probatoria a seconda dei soggetti sottoscrittori coinvolti nel giudizio, aveva portato a ritenere che in taluni casi si potesse pervenire a giudicati diversi a seconda delle posizioni ricoperte dalle parti: proprietario non conducente e conducente.

Tale evenienza, giuridicamente aberrante, è stata affrontata e risolta dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 10311/06 che ha chiarito come nel caso in cui la confessione sia stata resa da uno solo degli obbligati in solido, la sentenza di rigetto o di accoglimento della domanda risarcitoria dovrà riguardare tutti i convenuti in modo unitario, senza che sia possibile la condanna del solo confitente. Le condotte dei coobbligati, quindi, dovranno essere oggetto di libero apprezzamento del giudice, senza si possa dare valore alla confessione di uno solo dei condebitori.

Le successive sentenze dei Supremi Giudici (Cass. , sent. n. 12257/2007; idem, Cass., n. 739/2011; idem, Cass., n. 3567/2013), nello stesso solco delle sezioni unite sopra richiamate, hanno quindi univocamente stabilito che: «Nei giudizi proposti ai sensi dell'art. 18 l. 24 dicembre 1969 n. 990 (oggi abrogato e trasfuso nell'art. 144 d.lg. 7 settembre 2005 n. 209), gli stessi fatti che determinano la responsabilità e la condanna del danneggiante costituiscono la fonte dell'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore, comportando una situazione di litisconsorzio necessario tra entrambi tali soggetti e il terzo danneggiato ed impedendo che si pervenga a decisioni differenziate in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore, dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole di incidente, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, comma 3, c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice».

Ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole è preclusa dall'esistenza di una accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto nel CID e le conseguenze accertate in sede di merito (Cass., sent. n. 15881/2013).

Si segnala che secondo Cass., sent., n. 8525/2004 (conf., Cass. sent., n. 25727/2014), la presunzione di veridicità si applica solo se vi è stato scontro tra i veicoli e non nelle altre ipotesi. Non può non evidenziarsi, però, che la motivazione della sentenza del 2004 (pedissequamente ripresa dai Supremi Giudici nel 2014), si fondava, principalmente, sulla interpretazione letterale della norma, che all'epoca contemplava l'utilizzo del modulo in caso di scontro tra veicoli a motore. Prevedendo, quindi, l'articolo in commento, l'utilizzo del modulo in caso di sinistro tra veicoli a motore, si può ritenere che la valenza probatoria dell'avviso munito di doppia firma, sussista anche in caso di incidente stradale senza urto.

Del resto, la giurisprudenza più recente, in tema di applicabilità della presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c. «in caso di scontro tra veicoli», ne ammette l'estensione anche in caso di assenza di urto, purché vi sia nesso causale tra la guida del veicolo non coinvolto e il sinistro stradale (Cass. sent., n. 18337/2013; idem, Cass., n. 3704/2012).

Conseguenze in caso di denuncia non conforme

Abbiamo già chiarito nel paragrafo dedicato alla “Denuncia di sinistro” come all'infuori dell'omessa denuncia, la dottrina prevalente ritenga che non vi siano sanzioni se l'avviso di sinistro non è comunicato utilizzando il modulo.

Ma quid iuris, nel caso in cui la compilazione del modulo sia incompleta (manchi la data o la rappresentazione grafica della dinamica) o contraddittoria rispetto a precedenti informazioni.

La giurisprudenza di merito e di legittimità è conforme nel ritenere che il modulo di constatazione amichevole a doppia firma, in mancanza di completezza formale, perda la valenza di presunzione legale di veridicità, potendo, però, essere valutato come indizio (Cass., sent. n. 13019/2006; idem, Cass.n. 3276/1997).

Con una sentenza del 2007 n. 10304 (conf., Cass., sent., n. 3276/1997), i Supremi Giudici hanno specificato che il modulo di constatazione amichevole a doppia firma acquisisce valore di presunzione di veridicità solo se inviato alla compagnia di assicurazione prima del giudizio, altrimenti ha valore di mero indizio.

Onere della prova

È onere dell'assicurato provare con ogni mezzo di aver adempiuto l'obbligo di denuncia di sinistro nei modi previsti dalla legge sull'assicurazione obbligatoria.

È, invece, onere dell'assicuratore fornire prova contraria in merito alla veridicità delle circostanze contenute nel modulo di constatazione amichevole firmato dai conducenti/proprietari dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Aspetti processuali

Nel paragrafo intitolato Valore probatoro del modulo, dopo aver chiarito che il modulo a firma congiunta determina una presunzione sulle modalità del sinistro, si è argomentato sulle ragioni che hanno determinato la giurisprudenza a ritenere che «la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole di incidente, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice» (da ultimo, Cass., sent., n. 3567/2013).

Nel successivo paragrafo riguardante le Conseguenze in caso di denuncia non conforme, si è evidenziato come il modulo non esaustivamente o correttamente compilato perda la valenza di presunzione legale di veridicità, ma mantenga quella di indizio liberamente apprezzabile dal giudice (Cass., sent., n. 13019/2006).

Per le ulteriori osservazioni concernenti gli aspetti processuali collegati alla denuncia di sinistro, si rinvia ai menzionati paragrafi.

Si segnala, in fine, che in una sentenza del 2012, i Supremi Giudici hanno sostenuto che l'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, ove intenda opporre al terzo danneggiato l'inesistenza del rapporto assicurativo, ha l'onere di sollevare la relativa contestazione sin dal momento della ricezione della richiesta scritta di risarcimento di cui all'art. 145 Cod. Ass.., alla quale sia allegato il modulo di denuncia di sinistro di cui all'art. 143 Cod. Ass.. Ove ciò non sia stato fatto, né la relativa contestazione sia formulata nella comparsa di costituzione e risposta, resta precluso all'assicuratore eccepire in corso di causa l'inesistenza del contratto (Cass., sent., n. 23614/2012)

Casistica

Nessun termine per presentare la denuncia di sinistro

Cass., sent., n. 3276/1997: la denuncia di sinistro stradale deve esser trasmessa, pur senza la prefissione di un termine, all'assicuratore prima di citarlo in giudizio, non solo per informarlo (art. 1334 e 1913 c.c.) delle circostanze, modalità e conseguenze del sinistro, onde consentirgli la liquidazione stragiudiziale del danno derivatone, ma anche, nel caso di denuncia congiunta, ai fini della presunzione, fino a prova contraria a carico di esso assicuratore, della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute. Se invece il modulo di constatazione amichevole è portato per la prima volta a conoscenza dell'assicuratore nel corso del giudizio nei suoi confronti, le predette dichiarazioni hanno valore soltanto indiziario

Modulo sottoscritto dal solo assicurato

Cass., sent., n. 1471/1998: Dalla natura processuale del litisconsorzio tra assicuratore e responsabile deriva che la confessione giudiziale resa da quest'ultimo (l'assicurato) mentre fa piena prova contro lo stesso, nei confronti dell'assicuratore deve essere valutata a norma dell'art. 2733, c.c. 3, e cioè è liberamente apprezzata dal giudice alla luce degli altri elementi probatori emersi nel processo

Modulo non allegato alla richiesta risarcitoria

Cass., sent. n. 12724/92: In tema di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, l'obbligo del pagamento da parte della società assicuratrice della somma offerta al danneggiato e da questo accettata deve avvenire a prescindere dalle modalità con cui è stata formulata la richiesta risarcitoria, e quindi anche nel caso in cui alla medesima non sia allegata la denuncia secondo il modulo previsto dall'art. 5, d.l.n. 857/1976 cit.

Trib. Benevento, 4 agosto 2008, n. 1345: L'eventuale inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 5 l. 57/2001 non incide sulla esperibilità dell'azione giudiziaria

Mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 148 Cod. Ass.

Corte cost, sent., n. 441/2008: i giudici rimettenti non hanno adempiuto l'obbligo di ricercare una interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata, nel senso, cioè, che essa si limita a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice.

Tribunale Milano, 21 maggio 2015, n. 6431: L'art. 148 Cod. Ass. che disciplina la procedura di risarcimento del danno a persone e cose alternativa al risarcimento diretto di cui al successivo art. 149, prevede che in caso di danno alla persona la richiesta del danneggiato debba essere corredata da tutta una serie di documentazioni e attestazione medica comprovante la intervenuta guarigione. L'omissione di tale incombente impedisce la decorrenza del termine previsto dall'art. 145, comma 1, Cod. Ass. a pena di improponibilità dell'azione giudiziale

Incostituzionalità

Corte cost., ord., 31 marzo 1988, n. 392: non è incostituzionale che il proprietario-conducente non possa fornire la prova contraria delle risultanze del modulo

Presunzione di

veridicità del CID

Cass. civ., sent., n. 1561/1998: il verbale di constatazione amichevole del danno da incidente stradale, nei confronti dell'assicuratore dell'altro veicolo, costituisce confessione stragiudiziale resa ad un terzo (l'altro conducente), come tale liberamente apprezzabile dal giudice (art. 2735 c.c.) per i fatti - sfavorevoli e favorevoli, per l'inscindibilità delle dichiarazioni: art. 2734 c.c.) - ricostruttivi dell'incidente, mentre non ha alcun valore probatorio per i giudizi implicanti valutazioni giuridiche, e quindi per le assunzioni di responsabilità e colpe

Prova contraria da parte dell'assicuratore

Cass. civ., sent., n. 1561/1998: nei confronti, infine, dell'assicuratore, il verbale di constatazione amichevole genera una presunzione iuris tantum; al fine di superare tale presunzione non è necessario che l'assicuratore dia la prova positiva delle effettive modalità di svolgimento dell'incidente, ma essa è superabile con qualsiasi mezzo di prova - anche altra presunzione - atto a convincere il giudice che il sinistro non si sia mai verificato, o che si sia verificato secondo modalità diverse

La valenza probatoria

del CID e la possibilità

di addivenire ad

un giudizio di

responsabilità

differenziato

Cass, Sez. Un., sent., n. 10311/2006: deve escludersi che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18, l. n. 990/1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta che nell'ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Conseguentemente, va ritenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto CID), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e - come detto - litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice

Incompatibilità

oggettiva

tra il fatto come

descritto

nel CID e le conseguenze

accertate

Cass., sent., n. 15881/2013: l'oggettiva incompatibilità delle conseguenze di un incidente stradale con la sua dinamica descritta nella constatazione amichevole preclude ogni valutazione sulla portata confessoria di quest'ultima, in quanto rappresenta un antecedente logico ostativo alla delibazione delle dichiarazioni rese dai conducenti coinvolti in merito alla medesima dinamica

La presunzione di

veridicità si applica

solo se vi è stato

scontro

Cass. sent., n. 25727/2014: In assenza di scontro tra veicoli non opera alcuna presunzione di veridicità del modello di constatazione amichevole dell'incidente (CID), ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.l. 23 dicembre 1976, n.857, conv. nella l. 26 febbraio 1977, n. 39

Compilazione del

modulo incompleta

Cass., sent. n. 13019/2006: In caso di sinistro stradale e di conseguente denuncia congiunta, gli effetti del relativo modulo, qualora incompleto, sono nel rapportofra i due conducenti quelli della confessione stragiudiziale, mentre in riferimento alla situazione di litisconsorzio necessario, in giudizio promosso contro la società assicuratrice, sono disciplinati dalle norme di portata generale e, particolarmente, per quanto concerne i responsabili di cui all'art. 2054 c.c., dal principio sancito dall'art. 2733, comma ultimo, c.c., a norma del quale la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice nei confronti di tutti e, perciò, non solo nei riguardi della società assicuratrice del veicolo ma anche nei confronti del confidente

Modulo da inviarsi alla compagnia di assicurazione prima del giudizio

Cass., sent., n. 10304/2007: In tema di responsabilità civile, nel caso di scontro tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, affinché possa sussistere la presunzione di veridicità del modello di constatazione amichevole dell'incidente, è necessario che lo stesso sia trasmesso all'assicuratore prima dell'inizio del giudizio di risarcimento. Nel caso, invece, che il detto modello sia prodotto per la prima volta solo nel corso del giudizio, esso vale come indizio in ordine alla dinamica del sinistro