Denunzia di sinistro nella RC auto
06 Aprile 2016
Inquadramento BUSSOLA IN FASE DI AGGIORNAMENTO DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE La denuncia di sinistro è l'avviso (v. F. Rosada, Nozione e avviso di sinistro) che i conducenti dei veicoli a motore coinvolti nel sinistro o, se differenti, i rispettivi proprietari, sono tenuti a indirizzare alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo da quest'ultima fornito. La finalità principale della denuncia è quella di mettere l'assicuratore nella condizione di poter informare il danneggiato se la compagnia intende o meno proporre un'offerta congrua, nei termini previsti dall'art. 148 e 149 Cod. Ass.. L'assicuratore, inoltre, può intervenire con tempestività sia per diminuire le conseguenze dannose, sia per verificare nell'immediatezza le possibili cause dell'evento, riducendo la possibilità che le tracce si deteriorino o spariscano a causa del trascorre del tempo. Nozione di sinistro
Nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore, la nozione di sinistro è rinvenibile nell'art. 2054 c.c. richiamato dall'art. 122 comma 1, Cod. Ass.. Per sinistro deve, quindi, intendersi qualsiasi fatto collegato alla circolazione dei veicoli a motore sottoposti all'obbligo di assicurazione, dal quale può conseguire un danno, a prescindere dalla presenza di più veicoli e dal verificarsi o meno di urto fra gli stessi. La denuncia di sinistro
La norma in commento ripropone – in parte integrandolo e modificandolo - il contenuto dell'art. 5 d.l. n. 857/1976, convertito in l. n. 39/1977. Già prima dell'entrata in vigore del codice delle assicurazioni private, infatti, era previsto che in caso di «scontro» (oggi «sinistro»), i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i proprietari, fossero tenuti a darne avviso alla propria compagnia di assicurazione avvalendosi del modulo fornito dall'assicuratore al contraente (art. 14,d.P.R. 45/1981) in sede di stipulazione o di rinnovo del contratto. Né il vecchio regime, né il nuovo, prevedono un termine entro il quale la denuncia debba essere inviata all'assicuratore (Cass., sent., n. 3276/1997). La circostanza che la novella abbia sostituito il sostantivo «scontro», con «sinistro», induce a ritenere che il modulo debba essere utilizzato anche in assenza di urto tra veicoli. In caso di avviso di sinistro effettuato con modalità differenti rispetto all'utilizzo del modulo, la dottrina prevalente ritiene non sussista alcuna previsione di sanzione: il richiamo del primo comma all'art. 1915 c.c. (introdotto con la novella), infatti, non può che riguardare la colposa o dolosa omessa denuncia e non anche la forma in cui questa è stata presentata (Antonio La Torre, Le Assicurazioni, collana Le Fonti Del Diritto Italiano, Giuffrè, Milano, 2014, pag. 1047; Marco Rossetti, Le assicurazioni contro i danni, Padova, 2012, vol. III, pag. 218). Ove il modulo sia sottoscritto dal solo assicurato, la dichiarazione resa avrà valore di confessione stragiudiziale liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 2733 co. 2 c.c. (Cass., sent., n. 1471/1998). Detto modulo deve, inoltre, essere allegato anche alla richiesta di risarcimento danni che il danneggiato invia all'assicuratore ai sensi dell'art. 148 cod. ass. La giurisprudenza formatasi nel sistema previgente, però, era unanime nel ritenere che l'obbligo in capo all'assicuratore di formulare l'offerta sorgesse a prescindere dalla modalità della richiesta risarcitoria e quindi anche nel caso in cui non fosse stato allegato il modulo (ex multis, Cass., sent. n. 12724/1992); nella fattispecie non poteva, pertanto, ritenersi improponibile la domanda risarcitoria (Trib. Benevento, 4.8.08 n. 1345, in De Jure, Giuffrè, Milano;Antonio La Torre, Le Assicurazioni, collana Le Fonti Del Diritto Italiano, Giuffrè, Milano, 2014, pag. 1048) L'omessa allegazione del modulo nella lettera con la quale si richiede il risarcimento dei danni ex art. 148 Cod. Ass., incide sotto il profilo probatorio, nel senso che questo non sarà equipollente ad una constatazione amichevole a firma congiunta e quindi non potrà avere il valore di presunzione di veridicità circa la dinamica del sinistro. Si segnala, però, un irrigidimento della giurisprudenza in tema di mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 148 Cod. Ass., sul presupposto che le nuove e più restrittive norme del codice delle assicurazioni hanno come finalità la tutela del soggetto debole (Corte cost., sent. n. 441/2008; Trib. Milano, 21 maggio 2015, n. 6431, in Giustizia a Milano, 2015, n.5). Infine, la ragione del richiesto utilizzo del modulo, non può che ravvisarsi nell'esigenza della compagnia di assicurazione di entrare in possesso, nel più breve tempo possibile, di tutte quelle informazioni che la mettano nella condizione di poter formulare l'offerta risarcitoria, o il suo diniego, nei termini previsti dall'art. 148 e 149 Cod. Ass.. Con il questionario predefinito dall'assicuratore, inoltre, si è riusciti ad omogeneizzare la tipologia delle informazioni di interesse per l'assicuratore, costringendo i denuncianti a riferire sulle circostanze ritenute di maggior rilievo al fine di comprendere la dinamica del sinistro e le rispettive responsabilità. La completezza e l'esaustività delle informazioni consente una maggior velocità e precisione nella liquidazione del sinistro, così incidendo anche sulla deflazione del contenzioso. Valore probatorio del modulo
Il secondo comma della norma in commento, come già accennato nel paragrafo che precede, dispone che in presenza di firma congiunta dei conducenti, e quindi anche dei proprietari in mancanza di questi ultimi, si presume che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione. La norma, quindi, incide, sotto il profilo probatorio, sul solo rapporto danneggiato-assicuratore (e non in quello danneggiato/proprietario - sottoposto alla regolamentazione di cui all'art. 2733, comma 2, c.c. - e/o conducente), comportando un inversione dell'onere della prova gravante sull'impresa di assicurazione in ordine ai fatti riportati sul modulo. La Corte Cost., ord., 31 marzo 1988, n. 392, ha dichiarato infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 5 d.l. n. 857/1976 nella parte in cui non consente al proprietario-conducente di fornire la prova contraria delle risultanze del modulo di constatazione amichevole a doppia firma. È bene sottolineare che la presunzione di veridicità riguarda unicamente le circostanze in cui si è svolto il sinistro e non le responsabilità, che restano apprezzabili liberamente dal giudice (Cass. civ., sent. n. 1561/1998). Per quanto riguarda la posizione dell'assicuratore, la norma specifica come questi possa superare la presunzione fornendo prova contraria (Cass., sent. n. 4007/2004). La dichiarazione contenuta nel modulo a doppia firma, avrà, quindi, il valore di una confessione stragiudiziale (tra i sottoscrittori, e per l'assicuratore con il limite della prova contraria) e ai sensi dell'art. 2735 c.c. produrrà i medesimi effetti della confessione giudiziale. La confessione resa da uno dei corresponsabili solidali (conducente, proprietario, assicuratore), non produce effetto nei confronti dell'altro, e sarà liberamente apprezzabile dal giudice. Il fatto che il modulo di constatazione amichevole abbia un'apparente diversa valenza probatoria a seconda dei soggetti sottoscrittori coinvolti nel giudizio, aveva portato a ritenere che in taluni casi si potesse pervenire a giudicati diversi a seconda delle posizioni ricoperte dalle parti: proprietario non conducente e conducente. Tale evenienza, giuridicamente aberrante, è stata affrontata e risolta dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 10311/06 che ha chiarito come nel caso in cui la confessione sia stata resa da uno solo degli obbligati in solido, la sentenza di rigetto o di accoglimento della domanda risarcitoria dovrà riguardare tutti i convenuti in modo unitario, senza che sia possibile la condanna del solo confitente. Le condotte dei coobbligati, quindi, dovranno essere oggetto di libero apprezzamento del giudice, senza si possa dare valore alla confessione di uno solo dei condebitori. Le successive sentenze dei Supremi Giudici (Cass. , sent. n. 12257/2007; idem, Cass., n. 739/2011; idem, Cass., n. 3567/2013), nello stesso solco delle sezioni unite sopra richiamate, hanno quindi univocamente stabilito che: «Nei giudizi proposti ai sensi dell'art. 18 l. 24 dicembre 1969 n. 990 (oggi abrogato e trasfuso nell'art. 144 d.lg. 7 settembre 2005 n. 209), gli stessi fatti che determinano la responsabilità e la condanna del danneggiante costituiscono la fonte dell'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore, comportando una situazione di litisconsorzio necessario tra entrambi tali soggetti e il terzo danneggiato ed impedendo che si pervenga a decisioni differenziate in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore, dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole di incidente, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, comma 3, c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice». Ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole è preclusa dall'esistenza di una accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto nel CID e le conseguenze accertate in sede di merito (Cass., sent. n. 15881/2013). Si segnala che secondo Cass., sent., n. 8525/2004 (conf., Cass. sent., n. 25727/2014), la presunzione di veridicità si applica solo se vi è stato scontro tra i veicoli e non nelle altre ipotesi. Non può non evidenziarsi, però, che la motivazione della sentenza del 2004 (pedissequamente ripresa dai Supremi Giudici nel 2014), si fondava, principalmente, sulla interpretazione letterale della norma, che all'epoca contemplava l'utilizzo del modulo in caso di scontro tra veicoli a motore. Prevedendo, quindi, l'articolo in commento, l'utilizzo del modulo in caso di sinistro tra veicoli a motore, si può ritenere che la valenza probatoria dell'avviso munito di doppia firma, sussista anche in caso di incidente stradale senza urto. Del resto, la giurisprudenza più recente, in tema di applicabilità della presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c. «in caso di scontro tra veicoli», ne ammette l'estensione anche in caso di assenza di urto, purché vi sia nesso causale tra la guida del veicolo non coinvolto e il sinistro stradale (Cass. sent., n. 18337/2013; idem, Cass., n. 3704/2012). Conseguenze in caso di denuncia non conforme
Abbiamo già chiarito nel paragrafo dedicato alla “Denuncia di sinistro” come all'infuori dell'omessa denuncia, la dottrina prevalente ritenga che non vi siano sanzioni se l'avviso di sinistro non è comunicato utilizzando il modulo. Ma quid iuris, nel caso in cui la compilazione del modulo sia incompleta (manchi la data o la rappresentazione grafica della dinamica) o contraddittoria rispetto a precedenti informazioni. La giurisprudenza di merito e di legittimità è conforme nel ritenere che il modulo di constatazione amichevole a doppia firma, in mancanza di completezza formale, perda la valenza di presunzione legale di veridicità, potendo, però, essere valutato come indizio (Cass., sent. n. 13019/2006; idem, Cass.n. 3276/1997). Con una sentenza del 2007 n. 10304 (conf., Cass., sent., n. 3276/1997), i Supremi Giudici hanno specificato che il modulo di constatazione amichevole a doppia firma acquisisce valore di presunzione di veridicità solo se inviato alla compagnia di assicurazione prima del giudizio, altrimenti ha valore di mero indizio. Onere della prova
È onere dell'assicurato provare con ogni mezzo di aver adempiuto l'obbligo di denuncia di sinistro nei modi previsti dalla legge sull'assicurazione obbligatoria. È, invece, onere dell'assicuratore fornire prova contraria in merito alla veridicità delle circostanze contenute nel modulo di constatazione amichevole firmato dai conducenti/proprietari dei veicoli coinvolti nel sinistro. Aspetti processuali
Nel paragrafo intitolato Valore probatoro del modulo, dopo aver chiarito che il modulo a firma congiunta determina una presunzione sulle modalità del sinistro, si è argomentato sulle ragioni che hanno determinato la giurisprudenza a ritenere che «la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole di incidente, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice» (da ultimo, Cass., sent., n. 3567/2013). Nel successivo paragrafo riguardante le Conseguenze in caso di denuncia non conforme, si è evidenziato come il modulo non esaustivamente o correttamente compilato perda la valenza di presunzione legale di veridicità, ma mantenga quella di indizio liberamente apprezzabile dal giudice (Cass., sent., n. 13019/2006). Per le ulteriori osservazioni concernenti gli aspetti processuali collegati alla denuncia di sinistro, si rinvia ai menzionati paragrafi. Si segnala, in fine, che in una sentenza del 2012, i Supremi Giudici hanno sostenuto che l'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, ove intenda opporre al terzo danneggiato l'inesistenza del rapporto assicurativo, ha l'onere di sollevare la relativa contestazione sin dal momento della ricezione della richiesta scritta di risarcimento di cui all'art. 145 Cod. Ass.., alla quale sia allegato il modulo di denuncia di sinistro di cui all'art. 143 Cod. Ass.. Ove ciò non sia stato fatto, né la relativa contestazione sia formulata nella comparsa di costituzione e risposta, resta precluso all'assicuratore eccepire in corso di causa l'inesistenza del contratto (Cass., sent., n. 23614/2012) Casistica
|