Accertamento della plusvalenza (o del ricavo) nell’ambito delle imposte dirette

La Redazione
01 Febbraio 2016

La Fondazione Nazionale Commercialisti, con documento datato 31 gennaio, ha fornito utili chiarimenti in merito all'accertamento della plusvalenza nell'ambito delle imposte dirette. La necessità sorge dalla interpretazione autentica resa in argomento dal Legislatore con il cd. Decreto Internazionalizzazione.
Con il Documento a firma di Simone Carunchio datato 31 gennaio 2016, la FNC ha proposto in disamina lo stato dell'arte in merito all'accertamento della plusvalenza (o del ricavo) nell'ambito delle imposte dirette, in capo al venditore, a seguito di un accertamento del valore della cosa oggetto di una compravendita, assoggettata alle imposte indirette sui trasferimenti, in capo all'acquirente. Lo spunto per tale analisi è stato fornito dal Legislatore, poiché nel cd. Decreto Internazionalizzazione (D. Lgs. n. 147/2015) è stato previsto che l'elemento dell'accertamento nell'ambito delle imposte indirette non è sufficiente, considerato isolatamente, a motivare l'accertamento della componente positiva di reddito. All'art. 5, rubricato “Disposizioni in materia di costi black list e di valore normale”, infatti, il Legislatore ha introdotto, in particolare nel co. 3, una norma che la maggior parte degli interpreti ha giudicato come di interpretazione autentica. Attraverso questa norma il Legislatore è intervenuto sulla delicata materia delle procedure di accertamento nel caso in cui alcuni elementi possano derivare da accertamenti effettuati nell'ambito di imposte diverse; nel caso di specie si tratta di accertamenti effettuati nell'ambito dell'imposta di registro che vengono ‘traslati' nell'ambito delle imposte sui redditi. Un intervento, sottolineano dalla FNC, di portata limitata: è stata confermata una realtà già in parte consolidatasi nella pratica e che deve le sue ragioni a questioni tanto sostanziali quanto procedurali. In quale dinamica si pone l'interpretazione suggerita dal citato art. 5? L'Agenzia delle Entrate, sintetizzano i Commercialisti, a seguito di compravendite/cessioni di immobili o di aziende, può accertare, nell'ambito delle imposte indirette, in capo al compratore/cessionario, il maggior valore venale dell'immobile o dell'azienda oggetto del contratto, nell'ipotesi che esso sia maggiore del corrispettivo dichiarato (generalmente odinaria base imponibile dell'imposta di registro). A tale accertamento può far seguito un accertamento analitico - induttivo o induttivo, nell'ambito delle imposte dirette, sul calcolo della plusvalenza o del ricavo ottenuto dal venditore/cedente. Si tratta di accertare, in altri termini, un'occultazione di corrispettivo. Un modus operandi da più parti contestato:
  • in ordine alla legittimità di ‘traslare' i risultati di un accertamento in un comparto impositivo differente;
  • in ordine alla differente modalità di valutazione della base imponibile nell'ambito delle imposte indirette e nell'ambito di quelle dirette;
  • in merito alla questione del differente soggetto accertato.

Per cogliere la portata della nuova norma interpretativa, sanando le non poche contraddizioni insite nella procedura de qua, la Fondazione riepiloga la disciplina applicabile alla tassazone delle compravendite/cessioni in ambito indiretto e diretto e ne richiama le relative procedure di accertamento; analizza, in seconda battuta, la pratica accertativa dell'Amministrazione ed il valore probatorio degli elementi (e delle presunzioni) da essa ricostruiti, anche e soprattutto in ottica giurisprudenziale.

In sintesi, concludono dalla FNC, la norma, forse criticabile sul piano della tecnica legislativa e interpretativa e, per conseguenza, sul piano sistematico (nonostante la coerenza e la certezza, per quanto complessa, del sistema invalso nella pratica amministrativa e giurisprudenziale ad essa precedente), genera l'apprezzabile conseguenza di tutelare maggiormente il contribuente soggetto ad accertamento ai fini delle imposte sui redditi, in particolare colui che vende e cede l'azienda o un ramo di essa.

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