Equiparazione ai piani di recupero dei piani particolareggiati: non si può generalizzare
02 Febbraio 2017
Con sentenza n. 2397/2017 i Giudici della Suprema Corte si sono espressi sul tema riguardante le agevolazioni ex art. 5 della L. n. 168/1982, statuendo che l'equiparazione ai piani di recupero dei piani particolareggiati non può intendersi generalizzata, ma deve essere intesa nel senso previsto dalla normativa indicata, secondo cui soltanto ai piani particolareggiati "già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge e finalizzati al risanamento del piano edilizio esistente", i Comuni possono attribuire il valore di piani di recupero.
Nella vicenda in oggetto, le agevolazioni applicate alla compravendita di immobile erano state disconusciute dall'Ufficio poichè il Comune in cui era situato detto immobile aveva adottato il piano particolareggiato del centro storico, approvandolo definitivamente in epoca successiva alla data di entrata in vigore della L. n. 457/1978. La CTR rigetta i gravami dell'Ufficio sostenendo invece la spettanza delle suddette agevolazioni a favore del contribuente. L'Agenzia delle Entrate ricorre in Cassazione chiedendo la riforma di tale pronuncia.
I Supremi Giudici ricordano che l'applicazione dell'imposta di registro e di quelle ipotecarie e catastali in misura fissa, prevista dall'art. 5 della Legge n. 168/1982 per gli atti di trasferimento di immobili compresi nei piani di recupero (di cui all'art. 27 della L. 5 agosto 1978, n. 457) pone una norma di natura eccezionale, da interpretarsi restrittivamente con riferimento alla finalità di agevolare sul piano tributario lo sviluppo dell'edilizia abitatativa.
Dunque si evince che nel caso in esame il piano particolareggiato del Comune venne approvato in data posteriore rispetto alla data di entrata in vigore della L. n. 457/1978, ed è per questo motivo che l'equiparazione affermata dal giudice di merito risulta contrastante con la suddetta disposizione.
Alla luce di siffatte considerazioni la pronuncia di secondo grado dev'essere cassata con rinvio alla CTR Marche.
|