Accertamento nullo in mancanza di risposte al questionario

La Redazione
01 Marzo 2016

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3791/2016, ha affermato la nullità dell'accertamento qualora il contribuente non abbia risposto al questionario durante la fase amministrativa, ma abbia invece successivamente presentato le risposte in giudizio.

Redditometro sempre più a ostacoli, per l'Agenzia delle Entrate. La Corte di Cassazione, intervenendo sia pur laconicamente in una recente ordinanza, sostiene che se il contribuente non ha risposto al questionario durante la fase amministrativa, ma ha successivamente presentato le risposte in giudizio, l'accertamento è nullo.

Per analogia, l'applicazione all'IRPEF e al redditometro di un principio valido per le imprese, le sanzioni operano se vi è stato un invito specifico da parte dell'Ufficio. Nel caso in esame, il contribuente aveva ricevuto un accertamento per un reddito incompatibile con il possesso di alcune autovetture.

Secondo i Giudici della Corte, che si sono espressi favorevolmente in merito al ricorso di un contribuente, l'accertamento spiccato, anche se è mancata la risposta al questionario, è da considerarsi nullo. Lo spiegano nell'ordinanza del 26 febbraio 2016, n. 3791: “In tema di accertamento fiscale – si legge nel documento – la mancata esibizione, in sede amministrativa, dei libri, della documentazione e delle scritture all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate giustifica l'esercizio dei poteri di indagini ed accertamento bancario propri dell'Amministrazione finanziaria, mentre la sanzione dell'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa […] opera solo in presenza di un invito specifico e puntuale all'esibizione da parte dell'Amministrazione, purché accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza”.

Poiché la Commissione Tributaria Regionale, nel caso in esame, non aveva fondato la propria decisione sulla base di tale verifica, la sentenza è stata annullata.

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