La rateizzazione del debito riduce il sequestro finalizzato alla confisca
01 Marzo 2016
Se il contribuente paga progressivamente l'IVA evasa, è possibile ridurre man mano il sequestro finalizzato alla confisca. Lo affermano i Giudici della Corte di Cassazione con la sentenza depositata il 25 febbraio 2016, n. 7550, con la quale hanno ricordato che il contribuente possa chiedere al Giudice della cautela la riduzione dell'importo sequestratogli. I Giudici della Corte hanno a tal proposito accolto il ricorso di un imprenditore, il quale lamentava che il giudice di appello aveva mantenuto l'intero ammontare della confisca, nonostante l'accordo di rateizzazione: l'imprenditore, che non aveva versato l'imposta per un ammontare di circa un milione e trecentomila euro, aveva iniziato ad effettuare i versamenti contemplati.
In questa situazione, la III sezione penale ha ricordato che la ratio legis contenuta nella norme afferma che il sequestro e la confisca per equivalente nei reati tributari impongono che solo l'adempimento completo dell'obbligazione faccia sì che venga meno la misura.
Tuttavia, “se è ben vero che il mantenimento della misura ablativa è giustificato fino al momento in cui si realizza il recupero completo delle imposte evase a favore dell'Amministrazione finanziaria, con corrispondente deminutio del patrimonio personale del contribuente (momento superato il quale non ha più ragione di essere mantenuto in vita il sequestro preventivo), è altrettanto innegabile che il raggiungimento di un accordo per la rateizzazione del debito tributario con l'Amministrazione finanziaria non possa esplicare i suoi effetti soltanto nel limitato campo amministrativo, dovendosene estendere la portata anche nel campo penale”. Infatti, sostengono i Giudici, il mantenimento del sequestro preventivo nel suo ammontare iniziale, nonostante anche il parziale pagamento del debito, darebbe luogo ad una duplicazione definita “inammissibile”, e oltretutto in contrasto con il principio che l'espropriazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al profitto derivato. |