Reclamo: l’Ufficio deve rimborsare le spese in caso di accoglimento
01 Marzo 2016
Nell'ipotesi di reclamo esperito con esito positivo, laddove oltretutto sia stata avanzata nuovamente – da parte del contribuente – la richiesta di condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese e competenze di causa, non può essere accolta la richiesta dell'Ufficio di declaratoria di totale cessazione della materia del contendere. L'annullamento del provvedimento, infatti, non costituisce ad ogni modo accoglimento integrale dell'istanza di reclamo, che produce pertanto gli effetti del ricorso ex art. 17-bis, co. 9, D.Lgs. 546/1992 nella formulazione vigente sino al 1° gennaio 2016.
Ciò premesso non sembra superfluo rilevare che il reclamo, secondo la normativa previgente, dovesse rispettare le medesime forme del ricorso (ai sensi del novellato art. 17-bis è il ricorso stesso a produrre gli effetti del reclamo), e che per cause di importo superiore a €2.582,00 (oggi € 3.000) – come nella specie – dovesse essere redatto da soggetto abilitato al patrocinio davanti alle Commissioni Tributarie. Ne consegue che le spese che il contribuente deve affrontare per la redazione di tale atto sono quelle necessarie per l'instaurazione del giudizio di primo grado. Pertanto, seppure la legge nulla dispone in ordine all'onere in questione per l'ipotesi di accoglimento del reclamo, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 17-bis cit. induce a configurare l'obbligo, in capo all'Amministrazione Finanziaria, di rimborsare le spese che lo stesso ha sostenuto per munirsi della difesa tecnica impostagli dalla Legge. |