Cartella valida se chi la impugna ne conosce i presupposti impositivi

La Redazione
01 Marzo 2016

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3707/2016, ha stabilito che il difetto di motivazione della cartella di Equitalia non ne comporta la nullità qualora il contribuente abbia preso conoscenza dei presupposti impositivi.

Se la cartella esattoriale di Equitalia presenta un difetto di motivazione, ciò non necessariamente comporta la sua nullità: infatti, basta che nell'impugnazione il contribuente dimostri di aver preso conoscenza dei presupposti impositivi perché l'atto rimanga valido. Se il contribuente “si è adeguatamente difeso – hanno sostenuto i Giudici della Cassazione, nella sentenza del 25 febbraio 2016, n. 3707 – impugnando tempestivamente la cartella esattoriale e deducendo, con motivi di opposizione qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di non essere tenuto, in tutto o in parte, al pagamento delle somme pretese, ciò dimostra che la cartella esattoriale ha raggiunto il suo scopo”.

La vicenda, presentata ai Supremi Giudici da un ricorso di Equitalia, aveva il carattere della cosa già vista più volte: il Giudice di appello aveva dichiarato nullo l'atto per la carenza della motivazione, condannando quindi l'ente per la riscossione. Ma quest'ultimo presentò ricorso in Cassazione, ottenendone ragione. Secondo la parte ricorrente, infatti, il contenuto dell'atto rivelava che il contribuente aveva piena conoscenza dei presupposti impositivi. Inizialmente, i Giudici hanno evidenziato come “in tema di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo di entrate di natura non tributaria, qualora il debitore abbia impugnato la cartella di pagamento emessa dall'Agente della riscossione per motivi che attengono a vizi della cartella medesima, compreso il vizio di motivazione, l'impugnazione deve essere rivolta nei confronti dell'Agente della riscossione”.

Hanno quindi ricordato come la cartella esattoriale non segua uno specifico atto impositivo già notificato, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente esercita la pretesa tributaria, e deve pertanto essere motivata. Un difetto di motivazione non conduce, però, automaticamente alla nullità, se “la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati”.

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