A seguito della riforma avvenuta con il c.d. Decreto sanzioni tributarie e dalla Legge di Stabilità 2016, come è cambiato il trattamento degli omessi o tardivi versamenti d'imposta?
Il D.lgs. 24 settembre 2015 n. 158, attuativo dei principi contenuti nella Legge delega dell'11 marzo 2014, n. 23, interviene in modo profondo e rilevante sul sistema sanzionatorio tributario amministrativo.
Tra i principali aspetti della riforma, la novità più importante riguarda la previsione di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 471/1997 in tema di omessi e/o tardivi (ovvero carenti) versamenti d'imposta.
Dal 1° gennaio 2016, al fine di graduare le pene di natura amministrativa in misura direttamente proporzionale al tempo trascorso, grazie alla Legge di Stabilità 2016, relativamente ai versamenti effettuati con ritardo non superiore ai 90 giorni, la sanzione base del 30% si riduce della metà.
Conseguentemente, dal punto di vista operativo:
- per i versamenti effettuati entro 15 giorni (dal 1° al 14° giorno) la sanzione base ordinaria del 15% viene ridotta ad 1/15 per ogni giorno di ritardo nella misura dell'1%.
- per i versamenti eseguiti con ritardi non superiori a 90 giorni (dal 15° al 90° giorno) rispetto alla scadenza originaria, la sanzione ordinaria base del 30% viene ridotta alla metà nella misura del 15%;
- oltre il novantesimo giorno, torneranno applicabili le ordinarie disposizioni in materia di ravvedimento operoso, tenendo conto della sanzione base del 30%.
Tale beneficio riguarda, non solo tutte le imposte dirette e l'IVA ma anche le c.d. imposte d'atto.
La riforma operata dal sopracitato decreto deve essere, peraltro, correlata al principio del favor rei di cui all'art. 3, comma 3 del D.lgs. n. 472/1997. Sul punto, nel gennaio 2016, l'Amministrazione finanziaria, in occasione degli incontri con la stampa specializzata, ha confermato che le sanzioni più favorevoli al contribuente, trovano applicazione anche in relazione alle violazioni contestate in atti notificati prima della decorrenza degli effetti della nuova normativa (1° gennaio 2016), a condizione che non siano divenuti definitivi.
Altresì, tale interpretazione risulta essere del tutto coincidente con quella presente all'interno della Circolare del 10 luglio 1998, n. 180, che richiama proprio i principi generali del favor rei con riferimento alle sanzioni tributarie amministrative.
In altri termini, per ogni provvedimento sanzionatorio emesso prima del 31 dicembre 2015 e che alla data del 1° gennaio 2016 sia ancora pendente il termine per la proposizione del ricorso o il giudizio innanzi l'autorità amministrativa/giudiziaria, l'Agenzia delle Entrate deve applicare il principio del favor rei, a seguito di una semplice istanza in autotutela presentata dal contribuente entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, così come specificato nella recente Circolare del 4 marzo 2016, n. 4/E.
Si ricorda che, la presentazione dell'istanza non sospende i termini per presentare ricorso, quindi, in assenza di una specifica risposta da parte degli Uffici competenti, il contribuente deve invocare il principio del favor rei direttamente in sede contenziosa innanzi alla Commissione tributaria provinciale o regionale, oppure in sede di conciliazione giudiziale.
Infine, giova precisare che, le nuove misure sanzionatorie potranno essere, peraltro, ulteriormente ridotte nell'ipotesi in cui i contribuenti regolarizzino le proprie posizioni spontaneamente attraverso il ricorso al ravvedimento operoso di cui all'art. 13, comma 1 del D.lgs. n. 472/1997; in tal caso, le riduzioni delle sanzioni derivanti dal medesimo istituto deflattivo dovranno essere applicate sulle nuove percentuali introdotte dal Decreto sanzioni anche per le violazioni commesse ante 1° gennaio 2016.
Qui di seguito, si propone una tabella contenente la misura delle nuove sanzioni applicabili dai contribuenti, attraverso l'utilizzo del ravvedimento operoso, a partire dal 1.1.2016:
Applicazione del ravvedimento operoso in ipotesi di omesso o tardivo versamento
Sanzioni applicabili a partire dal 1.1.2016
|
Termine di versamento |
Sanzione ordinaria piena |
Riduzione da ravvedimento operoso |
% Sanzione ridotta per ravvedimento |
Entro 14 giorni dalla scadenza |
1% per ogni giorno di ritardo (1/15 del 15%) |
1/10 della sanzione minima dovuta |
0,1% per ogni giorno di ritardo |
Dal 15° giorno al 30° giorno di ritardo |
15% sanzione base ordinaria |
1/10 della sanzione minima dovuta |
1,5% |
Dal 31° giorno al 90° giorno di ritardo |
15% sanzione base ordinaria |
1/9 della sanzione minima dovuta |
1,66% |
Ritardo oltre i 90 giorni ma entro 1 anno |
30% sanzione base ordinaria |
1/8 della sanzione minima dovuta |
3,75% |
Ritardo oltre 1 anno ma entro i 2 anni |
30% sanzione base ordinaria |
1/7 della sanzione minima dovuta |
4,29% |
Ritardo oltre i 2 anni |
30% sanzione base ordinaria |
1/6 della sanzione minima dovuta |
5% |
Ravvedimento in sede di accessi, ispezioni o verifiche |
30% sanzione base ordinaria |
1/5 della sanzione minima dovuta |
6% |