Avviso pre accertamento: necessario ai fini della validità dell'atto impositivo
01 Giugno 2016
La mancata notifica dell'avviso che precede l'emissione dell'accertamento è un vizio di legittimità che invalida l'atto impositivo; pertanto, la società che era finita sotto la lente del Fisco per operazioni con paesi black-list viene salvata dalla Cassazione. È quanto stabilito dai giudici della Corte con la sentenza depositata il 27 maggio 2016, n. 10988.
In essa, la CTR aveva confermato l'illegittimità di un avviso di accertamento notificato ad una società contenente il recupero di costi ritenuti indeducibili ai sensi dell'art. 110 del T.U.I.R., perché poste in essere verso paesi a fiscalità privilegiata e non indicati separatamente in dichiarazione. Secondo il giudice di secondo grado, la parte contribuente poteva integrare la dichiarazione anche dopo la verifica fiscale (stando alle modalità dell'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998). Inoltre, l'Agenzia delle Entrate non aveva notificato al contribuente l'avviso per consentirgli di fornire le prove richieste entro il termine prescritto.
L'Agenzia ribatteva ricorrendo in Cassazione, ottenendo il rigetto da parte dei Supremi Giudici. Infatti, è vero che non sono ammessi in deduzione le spese e i componenti negativi derivanti da operazioni tra imprese residenti e quelle domiciliate in stati della black-list, tuttavia tale disposizione non si applica qualora le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente attività commerciale effettiva, e che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico. Inoltre, l'Amministrazione ha il dovere di fornire una notifica prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento, per dare modo al contribuente di fornire, entro 90 giorni, le prove necessarie.
“Deve ritenersi – concludono i Giudici – che l'inosservanza dell'obbligo di notificare il detto avviso al contribuente e di concedergli il previsto termine dilatorio al fine di fornire le prove richieste […] determina […] un vizio di legittimità dell'atto impositivo emesso in assenza dell'avviso o prima della scadenza del termine dilatorio: si tratta, anche in questo caso, di garantire il pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, con la conseguenza che la sanzione dell'invalidità dell'atto conclusivo del procedimento, pur non espressamente prevista, deriva ineludibilmente dal sistema ordinamentale, comunitario e nazionale e, in particolare, dal rilievo che il vizio del procedimento si traduce, nella specie, in una divergenza dal modello normativo di particolare gravità, in considerazione della rilevanza della funzione la cui norma assolve e della forza impediente, rispetto al pieno svolgimento della funzione che assume il fatto viziante”. |