L’immediata esecutività delle sentenze dal 1° giugno 2016
01 Giugno 2016
In tema di esecutività delle sentenze, cosa cambia a seguito della riforma del processo tributario (D.Lgs. n. 156/2015)?
Nelle intenzioni del legislatore della riforma del processo tributario, contenuta del D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, la data del 1° giugno 2016 rappresentava lo spartiacque a decorrere dal quale sarebbero diventate esecutive le sentenze di rimborso a favore dei contribuenti, vittoriosi in giudizio.
Per effetto dell'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 69 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, infatti, gli enti impositori, che siano risultati soccombenti, dovranno provvedere al rimborso anche prima che le sentenze siano divenute definitive, come, invece, accadeva in passato, in quanto le stesse saranno dotate di efficacia immediatamente esecutiva.
L'originaria decorrenza, tuttavia, subirà un ulteriore slittamento, ad oggi non ancora programmabile con certezza; infatti, non è stato ancora emesso il decreto ministeriale con cui verrà approvato lo schema di garanzia che il giudice potrà richiedere a fronte di rimborsi superiori a diecimila euro e, pertanto, come previsto dalle disposizioni transitorie contenute nell'art. 12, secondo comma, del decreto di riforma, continueranno a valere le vecchie regole. Fino a quel momento, pertanto, nonostante il testo rinnovato dell'art. 69, le sentenze di rimborso resteranno prive della nuova efficacia esecutiva, per cui l'obbligo di rimborso scatterà solo dopo il passaggio in giudicato. Nessuno slittamento, invece, subiranno gli effetti della nuova norma in relazione alle liti relative alle operazioni catastali che si siano concluse favorevolmente ai contribuenti, che, pertanto, dal 1° giugno di quest'anno possiedono efficacia immediatamente esecutiva. |