Dichiarazione integrativa in assenza del visto di conformità
01 Luglio 2016
Qual è l'importo della sanzione relativa all'invio del modello Unico 2015 integrativo in cui non vi è nessuna maggiore imposta da liquidare? (ho soltanto inserito il visto di conformità erroneamente non inserito nel primo regolare invio).
L'art. 1 comma 574 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), a partire dalle dichiarazioni presentate per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, ha introdotto un nuovo limite alla compensazione tributaria, prevedendo l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione, da parte di un soggetto abilitato, per compensare, mediante il modello F24, crediti di importo superiore a 15.000,00 euro annui, derivanti da:
In linea di principio, la regolarizzazione del Modello Unico 2015 (p.i. 2014) presentato nei termini ordinari ma senza visto di conformità, si ritiene non integri una fattispecie di infedeltà dichiarativa ai sensi degli artt. 1 e 5 del D.lgs. n. 471/1997 quanto, piuttosto, quella di inesatta dichiarazione disciplinata dall'art. 8 del D.lgs. n. 471/1997, in ragione della presenza di errori che non comportano l'emersione di una maggiore imposta o di un minor credito.
Tale interpretazione sembra essere confermata, peraltro, dalla stessa Agenzia delle Entrate la quale, relativamente alla nuova disciplina del visto di conformità per l'erogazione dei rimborsi IVA, ha specificato che "nel caso in cui il contribuente intenda apporre il visto assente nella dichiarazione originaria, potrà essere presentata la dichiarazione integrativa anche oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza della presentazione della dichiarazione" (cfr. Circolare n. 6 del 19 febbraio 2015 par. 8.2 e Circolare n. 35 del 27 ottobre 2015, par. 1). Conseguentemente, al fine apporre il visto precedentemente omesso ed usufruire così della compensazione, pare ragionevole presentare una dichiarazione integrativa di Unico 2015 ai sensi dell'art. 2 comma 8 del d.p.r. n. 322/98, facendola trasmettere telematicamente dallo stesso medesimo professionista che ha rilasciato il visto di conformità.
Dal punto di vista operativo, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.lgs. 471/1997, come modificato dal D.Lgs. 158/2015, è applicabile la sanzione da 250,00 a 2.000,00 euro (in luogo della precedente sanzione da 258,00 a 2.065,00 euro), qualora, al di fuori dei casi di dichiarazione omessa o infedele, nella dichiarazione “sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli”. Altresì, per effetto dell'art. 13, comma 1, del D.lgs. n. 472/1997, cosi come modificato dalla L. 23 dicembre 2014 n. 190 c.d. Legge di Stabilità 2015, la violazione può essere regolarizzata tramite accesso all'istituto del ravvedimento operoso, beneficiando di una riduzione della sanzione base sopracitata.
In conclusione, considerato che si fa riferimento al modello Unico 2015, il contribuente potrà:
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