Correzioni in sede dichiarativa dei prezzi di vendita
01 Luglio 2016
Nella determinazione dei prezzi di vendita vige l'obbligo fiscale di correzione e adeguamento in sede dichiarativa. Qualora detta correzione non venga effettuata, l'Ufficio non può che trarre la conclusione che il dichiarante ha inteso dire che, in presenza di non contestate condizioni soggettive di potenziale soggezione alla norma, i prezzi fatti corrispondono al valore normale prescritto. Se all'Ufficio risulta diversamente, allora in presenza di sospetta omissione che ben può – in sede dichiarativa – integrare il mendacio o quantomeno la infedeltà, giusta e doverosa è la rettifica. L'Ufficio ha dunque il diritto di chiamare il contribuente a fornire la prova di detta corrispondenza tacitamente dichiarata.
L'uso poi della media ponderata, al posto della media semplice, è doveroso solo dove la ponderazione sia richiesta, in punto di logica, dalla finalità del calcolo, come ad esempio in un contesto di accertamento induttivo finalizzato alla ricostruzione dei ricavi (al contrario che nella specie, in cui si trattava di determinare solo la congruità dei prezzi presi nella loro individualità). |