Redditometro: valgono come prova anche l'entità e durata del possesso dei redditi
01 Agosto 2016
Il Tribunale deve sempre esaminare la doglianza proposta in appello dalla parte contribuente, laddove si sostiene che le somme relative al conto corrente contestato sono di altra pertinenza. Lo ricorda la Corte di Cassazione, che ha accolto con l'ordinanza del 27 luglio 2016, n. 15534 il ricorso presentato da un contribuente.
In essa, l'uomo ricorreva presso la Suprema Corte impugnando la decisione della CTR: i Giudici di merito avevano semplicemente affermato che il contribuente non aveva offerto la prova della disponibilità del conto corrente della madre: in tal modo, la Commissione Regionale aveva tralasciato di esaminare la doglianza con la quale si sosteneva che le somme del conto corrente della madre erano in realtà di pertinenza dello stesso contribuente, poiché provenienti da un immobile di sua proprietà.
I Giudici della Corte hanno ancora una volta osservato che per vincere la presunzione nascente dall'accertamento redditometrico, la prova documentale richiesta non è quella di dimostrare l'impiego di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte negli acquisti effettuati, ma anche quella di evidenziare l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso. Sono insomma circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte. Per converso, la CTR aveva ritenute necessaria, per vincere la presunzione, la prova dell'impiego effettivo delle somme negli acquisti dei beni destinati alla famiglia. |