Per un accertamento valido serve una specifica motivazione sulle deduzioni del contribuente
01 Agosto 2016
Se l'accertamento non motiva circa le osservazioni mosse dal contribuente, è nullo. Lo sancisce la Corte di Cassazione, con la sentenza del 27 luglio 2016, n. 15616. In essa, i giudici della Suprema Corte hanno respinto il motivo di ricorso presentato dalle Entrate.
Nella vicenda finita davanti all'aula della Corte, un imprenditore che aveva ricevuto una visita da parte della Guardia di Finanza: in seguito alla verifica, era stata contestata un'incorporazione di fatto di una società collegata, arrivando ad una gestione unitaria delle attività aziendali, con una conseguente elusione delle imposte. In seguito a ciò, le Entrate avevano notificato un avviso di accertamento, ritenendo essersi verificata la condotta elusiva. Ora, nell'accertamento non era fatto alcun riferimento alle osservazioni presentate dal contribuente, eccetto un accenno del tutto generico. Quest'assenza ha fatto respingere il motivo di ricorso presentato dalle Entrate.
Infatti, stando alla Corte, l'art. 37-bis, quarto comma, del d.P.R. n. 600/1973, regolamentando le condotte elusive, non solo prevede il contraddittorio ma stabilisce anche che vi sia “una specifica motivazione sulle deduzioni del contribuente”. In pratica, a pena di nullità, è necessario che vi sia da parte dell'Amministrazione fiscale di un “rigoroso procedimento di instaurazione del contraddittorio […] e l'avviso di accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente”. |