La cassetta della posta salva l’avviso notificato alla vecchia residenza
13 Aprile 2015
Notificare gli atti tributari presso l'indirizzo indicato dal contribuente nelle dichiarazioni è legittimo (anche se, di fatto, la residenza è stata trasferita altrove), se poi, in aggiunta, presso tale indirizzo l'agente postale trova una cassetta riportante il nome del contribuente (dove ha immesso l'avviso di accertamento), ogni residuale dubbio circa la legittimità è del tutto scongiurato. Questo l'insegnamento che emerge dalla sentenza di Cassazione, dell'8 aprile scorso, n. 6959: non lasciare buche delle lettere intestate presso i vecchi indirizzi di residenza, perché, in caso di contestazione delle notificazioni, per difendersi, occorrerà querelare di falso la relazione dell'agente postale e, contestualmente, dimostrare che sulla cassetta non vi era traccia di recapito.
I fatti di causa Il contribuente impugnava dinanzi alle Commissioni tributarie la cartella ricevuta per omessa notificazione dell'atto impositivo presupposto, in quanto tentata presso indirizzo diverso dalla esatta residenza anagrafica (ovvero la sua vecchia residenza). Già i Giudici di Appello, però, negavano le sue ragioni: stante l'indicazione in dichiarazione del vecchio indirizzo, all'Amministrazione non poteva essere opposto nulla. Di identiche posizioni anche i Supremi Giudici di Cassazione che, confermando, aggiungono un'ulteriore precisazione: per difendersi dalla cartella, il contribuente avrebbe dovuto dimostrare che, nel luogo dell'eseguita notifica postale, in realtà non c'era nessun recapito, “impugnando di falso le risultanze della relazione dell'agente postale” che “ha comunque riscontrato la presenza di … una cassetta nominativa dove inserire l'avviso”. |