Nullo l’accertamento che non tiene conto della risposta all’invito
10 Aprile 2015
Emettere un avviso in rideterminazione del reddito, basato sui parametri presuntivi, prima dell'incontro fissato per il contradditorio e non tener conto, nella motivazione dell'atto, né della relazione illustrativa né della documentazione allegata inviate dal contribuente a seguito dell'invito. Questi i due errori insanabili commessi dall'Amministrazione e “concessi” dai giudici di merito, a cui la Cassazione ha, fortunatamente, posto rimedio con la sentenza dell'8 aprile scorso, n. 6971, annullando senza rinvio l'atto impositivo e decidendo definitivamente la controversia nel merito.
I fatti di causa Il contribuente del caso di specie, un architetto, che, a fronte dell'invito al contradditorio ricevuto per la definizione dell'accertamento in corso, fondato sui parametri presuntivi e volto alla rideterminazione dei ricavi, inviava all'Ufficio una relazione illustrativa con relativa documentazione per spiegare le ragioni dei suoi compensi. L'Amministrazione, senza attendere la data fissata per un incontro con l'architetto (che avrebbe consentito il contraddittorio), gli notificava l'avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione i maggiori ricavi determinati in via presuntiva. Nell'atto, nessuna traccia delle ragioni addotte dal contribuente con la relazione e la documentazione. Presentato ricorso, entrambi i Giudici di merito dichiaravano la legittimità dell'avviso, in particolare, quelli d'Appello, arrivavano ad affermare la non condivisione, da parte dell'Ufficio, dell'idoneità dei documenti prodotti ai fini perseguiti dal contribuente.
La decisione della Corte Giunti in Cassazione, gli Ermellini non hanno dubbi sulle sorti della controversia e dell'atto: decisa la causa nel merito, dichiarano la nullità dell'avviso, censurando duramente il comportamento dell'Amministrazione che, oltre a non motivare in ordine a quanto prodotto dall'architetto, “si spinge ad affermare - contrariamente al vero – che il contribuente non avrebbe neppure partecipato al contradditorio”. |