Addizionale regionale, pronto il Decreto sulla trasmissione dei dati sulle aliquoteFonte: DM 3 aprile 2015
10 Aprile 2015
È in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Dipartimento delle Finanze del 3 aprile 2015, reso disponibile ieri sul sito istituzionale, che definisce le modalità con cui le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a inviare al Dipartimento, entro 15 giorni successivi alla data della pubblicazione in G.U., i dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF. Il Decreto dà attuazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. a), del Decreto Semplificazioni (D.Lgs. n. 175/2014), che stabilisce che, ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei CAF, nonché degli altri intermediari, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a inviare, ai fini della pubblicazione sul sito informatico delle Finanze, i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell'addizionale regionale individuati con decreto del MEF, e che il mancato inserimento nel suddetto sito informatico dei predetti dati comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi. L'art. 1 del Decreto in esame dispone che i dati su indicati vanno riportati nella Tabella di cui all'allegato A del provvedimento, che va trasmessa entro il 31 gennaio dell'anno a cui l'addizionale si riferisce (ma in sede di prima applicazione, come previsto dall'art. 3 del Decreto, l'invio dovrà avvenire entro 15 giorni dalla pubblicazione del Decreto stesso), esclusivamente in via telematica, mediante PEC, all'indirizzo df.dltff@pce.finanze.it. In caso di successiva variazione dei dati, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ritrasmettono la Tabella di cui all'allegato A, con l'indicazione delle aliquote complessivamente applicabili, entro 30 giorni dalla data di adozione dei relativi provvedimenti modificativi. Il Dipartimento delle Finanze provvede alla pubblicazione dei dati trasmessi nel sito www.finanze.it entro 7 giorni lavorativi successivi alla data di ricezione della Tabella di cui all'allegato A. |