Deducibile il mantenimento dell’ex, anche se convertito nell’accollo del mutuo
08 Aprile 2015
La scelta convenzionale operata dai coniugi separati, di non seguire quanto statuito dal giudice circa il versamento degli assegni alimentari, ma, in luogo di questi, pagare le rate del mutuo, è legittima e, in quanto tale, non fa perdere il diritto alla deducibilità delle spese sostenute. È quanto emerge dall'ordinanza di Cassazione del 2 aprile scorso, n. 6794, con cui la Corte conferma il diritto del marito alla deduzione delle rate di mutuo pagate in vece e per conto della moglie, già riconosciuto dai giudici di secondo grado
Nessun limite se l'adempimento alternativo è di pari importo a quello statuito dal Giudice A far dare l'ok alla deducibilità, l'equivalente importo delle rate di mutuo accollato rispetto all'ammontare stabilito dal Giudice per gli assegni di mantenimento: non essendo le prime di entità superiore alle seconde, non v'è motivo di impedirne la deducibilità.
L'accollo è un modo diverso di estinzione dell'adempimento Contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione, che negava la deducibilità reputando l'accollo una modalità di adempimento “non normativamente tipizzata”, la Corte ricorda che l'accollo, come anche l'espromissione e la delegazione, sono contemplati dagli artt. 1268 e seguenti del c.c. come “modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento”. Come chiarito dagli Ermellini, nel caso di specie, è pacifico che la coniuge debitrice (del mutuo) è rimasta “di certo” sollevata dall'onere di adempiere in prima persona, in tal modo avvantaggiandosi “alla stessa stregua di come sarebbe avvenuto se la corresponsione dell'assegno periodico fosse avvenuta direttamente a suo favore con le modalità consuete”. |