IRAP, deducibilità della componente lavoro anche per le utilities
07 Aprile 2015
La deduzione della componente lavoro dalla base imponibile IRAP, prevista dal nuovo comma 4-octies dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (art.1, comma 20, Legge n. 190/2014) non esclude le imprese che operano a concessione o a tariffa (c.d. utilities), e, in generale, non esclude alcun contribuente in relazione a sue particolari caratteristiche soggettive. Lo ha chiarito Assonime nella Circolare n. 7/2015, nella quale sono state illustrate le novità sulla disciplina IRAP introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, con focus sui soggetti che possono beneficiare della nuova deduzione della componente lavoro dalla base imponibile. Preliminarmente, Assonime rileva che, secondo quanto previsto dalla lettera del comma 4-octies, la nuova agevolazione è fruibile dai contribuenti che determinano il valore della produzione ai sensi degli artt. da 5 a 9 del D.Lgs. n. 446/1997, ossia: società di capitali ed enti commerciali (art. 5), imprese individuali e società di persone (art. 5-bis), banche e altri enti e società finanziarie (art. 6), imprese di assicurazioni (art. 7), esercenti arti e professioni (art. 8) e produttori agricoli titolari di reddito agrario e assimilati (art. 9). Restano esclusi gli enti privati che svolgono esclusivamente attività non commerciali (art. 10) e le amministrazioni pubbliche (art. 10-bis). Inoltre, la nuova norma, consentendo di dedurre “la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis1 e 4-quater del presente articolo”, non abolisce le deduzioni fisse e le altre deduzioni stabilite dallo stesso articolo in presenza di determinati requisiti soggettivi e oggettivi: la nuova deduzione va ad aggiungersi a quelle già vigenti fino a concorrenza del costo complessivo sostenuto a titolo di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Sulla scorta di ciò, alcuni commentatori ritengono che la norma possa applicarsi non a tutte le categorie di imprese, ma solo a quelle che già potevano beneficiare delle deduzioni preesistenti per la riduzione del cuneo fiscale, e dunque dovrebbero escludersi dall'ambito soggettivo di operatività della norma le imprese c.d. di utilities che non potevano fruire delle deduzioni fisse e di quelle dei contributi assistenziali e previdenziali. Secondo Assonime, invece, le imprese di utilities possono fruire della deduzione per l'intero importo delle spese per il personale a tempo indeterminato, senza dover sottrarre dal relativo ammontare l'importo delle deduzioni preesistenti (che, appunto, non operano a loro favore), con un impatto della deduzione più significativo rispetto alla generalità delle imprese. |