Credito d'imposta per le Zone Franche Urbane, nessun limite alle compensazioni
07 Aprile 2015
Alle compensazioni effettuate, mediante modello F24, per fruire delle agevolazioni fiscali e contributive riconosciute alle micro e piccole imprese operanti nelle Zone Franche Urbane, non si applicano né l'obbligo di apposizione del visto di conformità (di cui all'art. 1, comma 574, della Legge n. 147/2013), né il divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti (di cui all'art. 31 del D.L. n. 78/2010), né i limiti d'importo delle compensazioni previsti in via generale dall'art. 34 della Legge n. 388/2000 (700 mila euro) o quelli per i crediti agevolativi indicati nel quadro RU di cui all'art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007 (250 mila euro). Infatti, lo scomputo dei versamenti dovuti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP, dell'IMU e dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, mediante l'utilizzo dei codici tributo istituiti per le singole Zone Franche Urbane, ha natura agevolativa, ed è dunque assimilabile a una compensazione verticale, che in quanto tale non soffre delle limitazioni che sono invece previste dal legislatore per le compensazioni orizzontali. Il chiarimento è stato fornito dalle Entrate nella Risoluzione n. 36/E del 3 aprile scorso, a seguito dei quesiti pervenuti in merito all'applicabilità di alcuni limiti alle suindicate compensazioni, e, in particolare, all'applicabilità dell'obbligo del visto di conformità della dichiarazione in caso di compensazioni per importi superiori a 15 mila euro e del divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro. L'Agenzia ha spiegato che, come già chiarito in precedenti documenti di prassi (Circolare n. 10/E/2014 e Circolare n. 28/E/2014) è stato chiarito che l'obbligo di apposizione del visto riguarda solo le “compensazioni orizzontali” e non le “compensazioni verticali”, e che sono esclusi dall'obbligo di apposizione i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle imposte sui redditi, quali i crediti aventi natura strettamente agevolativa. Inoltre, la Circolare n. 13/E/2011 ha chiarito che il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento, riguarda esclusivamente la compensazione “orizzontale” o “esterna” e non quella “verticale “ o “interna” e che, in ogni caso, sono esclusi dal divieto i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d'imposta. |