Definizione agevolata solo sull’intero e non sulle singole sanzioni
03 Aprile 2015
Ai fini della definizione agevolata di un accertamento contenente più rilievi, fonte di diverse sanzioni, occorre definire la sanzione unica irrogata, non potendosi definire solo alcune delle singole violazioni commesse. È quanto emerge dalla sentenza di Cassazione del 31 marzo scorso, n. 6531, con cui, accolto il ricorso dell'Amministrazione, viene annullata la decisione di merito che consentiva la definizione di soltanto parte dei rilievi, relativamente ai quali dichiarava cessata la materia del contendere.
I fatti di causa Il contribuente riceveva avviso emesso sulla base di sette rilievi, con irrogazione della sanzione più grave, aumentata di un quinto. Proposto ricorso, deduceva di essersi avvalso, con riferimento a due dei sette rilievi, della disposizione di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 472/97 per la definizione agevolata delle sanzioni irrogate, mediante pagamento delle imposte dovute e del quarto delle relative sanzioni. Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto legittima e possibile l'agevolazione sui due rilievi, relativamente ai quali dichiaravano cessata la materia del contendere, lasciando continuare il contenzioso sui rimanenti cinque.
La decisione della Corte Annullando la sentenza di merito, la Corte ha chiarito il dettato del menzionato art. 17: nel caso di concorso di violazioni, se viene irrogata un'unica sanzione (ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97), “la definizione ha ad oggetto non le sanzioni contemplate per le singole violazioni ma quella concretamente irrogata, e cioè la sanzione prevista per la violazione più grave con l'aumento di legge”. |