Le particolari condizioni salvano il contribuente
01 Aprile 2015
Avere la propria autocarrozzeria in un Comune di soli 850 abitanti non è una circostanza irrilevante ai fini degli studi di settore. Anzi, se opposta dal contribuente e non contrapposta dall'Amministrazione con argomenti contrari, è circostanza capace di determinare l'annullamento dell'accertamento standardizzato. Così è stato per la controversia decisa, in ultima istanza, dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 27 marzo 2015, n. 6230, che, respingendo il ricorso dell'Amministrazione, ha confermato l'annullamento già disposto dai Giudici di merito.
Quali le particolari condizioni che escludono l'adeguatezza degli standard A decidere le sorti degli avvisi emessi per rettificare il reddito d'impresa, diversi elementi dirimenti addotti dal contribuente e non “superati” dall'Amministrazione. Tra questi, le accennate territorialità e la localizzazione dell'impresa, situata in Comune montano con pochi abitanti, la cessazione dell'attività (due anni dopo quello verificato) seguita dall'assunzione del titolare come dipendente presso altra ditta, con retribuzione mensile di 1.000 euro. Quest'ultima ritenuta già dai Giudici di merito “circostanza sintomatica della insufficiente redditività della attività pregressa”.
Determinante l'assenza di argomenti contrapposti dall'Amministrazione Come più volte ribadito dai giudici di merito e confermato da quelli di Cassazione, nel caso di specie, a concorrere all'annullamento degli atti impositivi, non sono state solo le “plurime presunzioni semplici offerte dal contribuente”, ma anche il fatto che l'Ufficio, in sede giurisdizionale, non abbia prodotto nessun contrapposto argomento di merito, ovvero non abbia chiarito quale decisività potessero avere gli elementi indicati. |