IRAP, rimborsato anche il consulente d’azienda

La Redazione
31 Marzo 2015

L'ennesima conferma della non assoggettabilità a IRAP dei piccoli professionisti sprovvisti di personale e di rilevanti beni strumentali, arriva con la sentenza n. 6215/2015 della sezione tributaria di Cassazione. A essere escluso dall'applicazione è, questa volta, un consulente aziendale.

Una a una, la Cassazione sta esprimendosi un pò su tutte le categorie di professionisti in relazione all'applicabilità o meno dell'IRAP. Così, da qualche giorno, il panorama giurisprudenziale si è arricchito anche del caso del consulente aziendale, con la sentenza del 27 marzo, n. 6215.

Come per le precedenti pronunce, il verdetto della sezione tributaria è molto confortante: confermata la sentenza di merito che annulla il diniego di rimborso dell'IRAP versata dal contribuente.

Il caso di specie

Protagonista della controversia, un consulente aziendale privo di dipendenti e con “decisamente esiguibeni strumentali che, in ragione di tali circostanze, chiedeva il rimborso IRAP, negato dall'Amministrazione. Impugnato il diniego, il consulente vedeva riconosciute le sue ragioni soltanto con la decisione d'Appello, avverso la quale l'Amministrazione proponeva ricorso in Cassazione.

La decisione di Cassazione

Motivo dell'impugnazione, da parte dell'Amministrazione, il presunto vizio motivazionale della sentenza di merito. Ed è proprio tale scelta difensiva che ha segnato la soccombenza dell'Agenzia: come ben specificato dai giudici di Cassazione, i ricorsi che, riproponendo gli stessi aspetti fattuali su cui si è si svolto il giudizio di merito, chiedono, in tal modo, alla Corte un nuovo giudizio sui fatti, sono infondati.

Nel caso di specie, la Corte ha reputato immune da censure la pronuncia impugnata che motivava congruamente, sulla base della documentazione prodotta, l'esclusione dell'autonoma organizzazione “non essendo stati esposti oneri né deduzioni in ordine a una eventuale collaborazione di dipendenti, in presenza di “beni strumentali decisamente esigui – strettamente indispensabili all'esercizio della professione intellettuali”.

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