Donazione padre-figli, nessun intento elusivo

La Redazione
27 Marzo 2015

Con la recente sentenza n. 5937/2015, la Corte di Cassazione conferma la decisione di merito che nega l'intento elusivo della donazione tra genitore e figli, seguita da immediata compravendita. Il rapporto familiare e la libertà di pianificazione della propria successione, incidono sull'applicazione delle disposizioni antielusive.

Le salde regole che disciplinano la simulazione e l'interposizione fittizia, al fine di impedirne gli effetti elusivi, trovano un limite applicativo quando i soggetti coinvolti nelle operazioni sono genitori e figli. Già, perché, in questi casi, ad assumere rilievo è la libertà dei genitori di pianificare la propria successione, oltre al fatto che nulla impone a questi ultimi di optare, nell'esercizio della propria attività negoziale, per la soluzione più onerosa sul piano fiscale.

È questo il sacrosanto principio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 25 marzo, n. 5937, con cui viene confermata la decisione di merito che annulla gli avvisi emessi in recupero della plusvalenza da cessione di terreno nei confronti del padre.

L'operazione sospetta: una donazione seguita da immediata compravendita

I fatti, fonte per l'Amministrazione (ma non per i giudici) di elusione, riguardano due terreni edificabili donati dal padre ai propri figli che, nel medesimo giorno, ne vendevano uno dei due a una ditta di costruzioni. Quest'ultima, allo stesso prezzo di acquisto, avrebbe costruito, sulla base di apposito contratto di appalto, una villetta bifamiliare sul secondo terreno, rimasto in proprietà ai figli.

La ricostruzione presuntiva fatta dall'Amministrazione

Secondo l'Ufficio, il padre avrebbe interposto fittiziamente i figli nella compravendita al fine di, donato il terreno per un valore eguale al prezzo di vendita, evitare di pagare l'imposta sulla plusvalenza da cessione a titolo oneroso del terreno edificabile prevista dall'art. 81, T.U.I.R. Data la supposta interposizione, l'Amministrazione contestava anche la violazione delle disposizione antielusive di cui all'art. 37, comma 3, T.U.I.R.

La decisione dei Giudici di Cassazione

Come anticipato, la Corte, rigettando il ricorso dell'Amministrazione, ha confermato la decisione di merito che, sulla base dei dovuti accertamenti, ha escluso ogni intento elusivo e, dunque, anche l'imputazione in capo al padre del reddito derivante dalla plusvalenza.

Per i Giudici i fatti sono molto più semplici di quelli presunti dall'Ufficio: il prezzo della vendita del terreno è stato utilizzato dai donatari per la costruzione della villetta che, quale accessione dell'altra area donata dal padre, fa parte integrante della donazione ricevuta.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.