Depositi IVA, serve la materiale introduzione nel luogo fisico

La Redazione
25 Marzo 2015

Con la Circolare n. 12/E pubblicata ieri, l'Agenzia delle Entrate ha riepilogato la disciplina e le questioni interpretative relative ai depositi IVA, richiamando, tra l'altro, quanto già chiarito sul tema dalla stessa Agenzia in sede di interpello nonché dalla Corte di Giustizia UE (in particolare con la sentenza del 17 luglio 2014, causa C-272/13), secondo cui l'obbligo di introdurre fisicamente la merce importata nel deposito IVA è conforme alla direttiva IVA.

Le Entrate proseguono con la pubblicazione di circolari riepilogative. Ieri è stata la volta della Circolare n. 12/E, nella quale l'Agenzia ha fatto una ricognizione completa della disciplina e delle relative questioni interpretative relative ai depositi IVA.

La materia è regolata dall'art. 50-bis ("Depositi fiscali ai fini IVA") del D.L. n. 331/1993, introdotto dalla legge n. 28/1997, che, al fine di agevolare gli scambi di beni in ambito intracomunitario (rendendo possibile trasferire la merce da un Paese membro all'altro senza assoggettare a imposta i singoli passaggi), consente, per determinate operazioni effettuate mediante l'introduzione dei beni nel deposito, che l'IVA dovuta venga assolta dall'acquirente finale solo al momento dell'estrazione dei beni dal deposito con il meccanismo del reverse charge. Inoltre, sul punto viene in rilievo anche l'art 34, comma 44, del D.L. n. 179/2012, che, per le prestazioni di servizi di cui al citato art. 50-bis, comma 4, lett. h), prevede l'applicazione del regime del deposito IVA (differimento del pagamento del tributo al momento dell'estrazione delle merci) anche nell'ipotesi in cui le stesse vengano prese in consegna dal depositario e custodite in spazi limitrofi al deposito, senza la necessaria introduzione fisica dei predetti beni nel deposito stesso.

Tra i diversi profili della disciplina del deposito IVA esaminati nel documento di prassi in esame, si segnala quello relativo all'introduzione dei beni nel deposito. Il punto 6 della circolare chiarisce che le agevolazioni connesse all'istituto del deposito IVA sono applicabili se i beni sono materialmente introdotti nel deposito, "non essendo sufficiente la mera presa in carico documentale degli stessi nell'apposito registro detenuto dal depositario", ad eccezione di quanto previsto, per i beni oggetto di lavorazione, dal citato art. 50-bis, comma 4, lett. h). Secondo l'Agenzia, infatti, "il deposito deve comunque assolvere le funzioni di stoccaggio o custodia dei beni, anche se non è obbligatorio il materiale scarico dei beni dal mezzo di trasporto (che potrebbe essere costituito anche da un container)".

Le Entrate rilevano che detto principio è stato considerato legittimo dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 17 luglio 2014 (causa C-272/13), con la quale la Corte ha chiarito, tra l'altro, che è conforme alla direttiva IVA la norma dell'ordinamento nazionale che condiziona il beneficio all'obbligo di introdurre fisicamente la merce importata nel deposito IVA, trattandosi di atto idoneo a garantire la corretta riscossione dell'imposta. La Corte UE, tuttavia, ha anche rilevato che, in assenza di frode, la violazione dell'obbligo di introduzione fisica dei beni nel deposito e l'assolvimento dell'imposta mediante reverse charge, al momento dell'estrazione contabile del bene, e non invece in dogana, concretizzi una violazione di natura formale, consistente nel tardivo versamento dell'imposta, e che la sanzione prevista, consistente nella maggiorazione del 30% dell'imposta, è contraria al principio di proporzionalità, in quanto applicata in misura fissa, senza un criterio di gradazione.

Al riguardo l'Agenzia, condividendo l'assunto della Corte UE in base al quale, nel caso di specie, non si debba procedere alla richiesta dell'imposta già assolta mediante reverse charge, a condizione che non sussista evasione o tentativo di evasione (condizione "da accertare caso per caso"), sottolinea però che l'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 consente una gradazione della misura della sanzione quando il comportamento del soggetto passivo non è considerato grave, ossia quando il ritardo nel pagamento non sia superiore a quindici giorni.

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