Disclosure, che fare in caso di morte di chi ha commesso la violazione?

La Redazione
18 Marzo 2015

Nella recente Circolare n. 10/E, le Entrate chiariscono anche gli effetti che si producono sulla procedura di collaborazione volontaria, disciplinata dalla Legge n. 186/2014, in caso di morte dell'autore della violazione, distinguendo l'ipotesi in cui l'evento si verifichi prima della presentazione dell'istanza da quella in cui il decesso intervenga dopo l'adesione alla procedura.

Tra i molti profili della procedura di collaborazione volontaria, disciplinata dalla Legge n. 186/2014, esaminati dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 10/E del 13 marzo scorso, c'è quello relativo agli effetti che si producono sulla procedura in caso di morte dell'autore della violazione. In particolare, l'Agenzia distingue l'ipotesi in cui l'evento si verifichi prima della presentazione dell'istanza da quella in cui il decesso intervenga dopo l'adesione alla procedura.

Proroga dei termini

Preliminarmente, il documento ricorda che, in linea generale, l'art. 65 del D.P.R. n. 600/1973 prevede, a favore degli eredi, una proroga di sei mesi di tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa. Coordinando la norma con quanto disposto dall'art. 5-quater, comma 5, del D.L. n. 167/1990 (secondo cui tra la data di ricevimento dell'istanza di collaborazione e quella di decadenza dei termini per l'accertamento e per la contestazione delle violazioni intercorrono non meno di 90 giorni), discende che, in caso di decesso del soggetto dopo il 31 maggio 2015, la domanda per la voluntary dovrà essere presentata dagli eredi entro il 31 dicembre 2015 (termine per le attività di controllo delle annualità in scadenza): in questo caso l'Ufficio effettuerà l'attività di controllo entro il 30 marzo 2016.

Se il contribuente muore dopo aver presentato l'istanza, si applicherà la proroga semestrale per i termini degli adempimenti successivi all'istanza, compresi quelli per il pagamento (anche in forma rateale): se l'erede non effettua il pagamento nei termini della proroga, la procedura non si perfeziona e l'Agenzia notifica un avviso di accertamento e un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'invito a comparire o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notificazione dell'atto di contestazione.

Morte prima dell'avvio della procedura

L'erede potrà accedere alla procedura presentando una istanza in qualità di erede, beneficiando, ricorrendone i presupposti, della proroga dei termini, e, laddove sia egli stesso autore di violazioni, potrà presentare in proprio una autonoma richiesta di accesso alla procedura relativa alla propria posizione, che potrà riguardare anche la quota ereditata.

Morte dopo l'avvio della procedura

L'erede potrà scegliere se concludere la procedura già avviata oppure se abbandonarla e presentare una nuova richiesta di adesione in qualità di erede, magari perché in possesso di informazioni e documentazione nuove rispetto a quelle su cui era basata l'istanza del de cuius. Sia in caso di attivazione di una nuova procedura, sia in caso di subentro successivo alla morte dell'istante, all'erede non si applicano le sanzioni, in applicazione del principio di intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 472/1997.

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