Raddoppio dei termini se c’è obbligo di denuncia per un reato tributario
17 Marzo 2015
Il raddoppio dei termini di decadenza della potestà di accertamento previsto dall'art. 43, comma 3 del D.P.R. n. 600/1973 e dall'art. 57, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972, permane, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria – sia internazionale sia nazionale - per le infedeltà o omissioni dichiarative che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, a prescindere dal fatto che il perfezionarsi della procedura comporti la non punibilità dello stesso. Inoltre gli Uffici, non oltre trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti per il perfezionamento della procedura (di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 5-quater del D.L. n. 167/1990), inviano alla competente Procura la comunicazione della conclusione della procedura medesima, corredata di tutti gli elementi informativi utili. I chiarimenti sono stati forniti dalle Entrate nella Circolare n. 10/E del 13 marzo 2015.
Il documento di prassi, al punto 5, affronta i profili temporali connessi alla voluntary discolsure, ricordando preliminarmente che essa deve riguardare tutte le violazioni degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale, nonché le infedeltà dichiarative sugli imponibili non connessi agli attivi esteri, commesse fino al 30 settembre 2014, “per tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono decaduti i termini per l'accertamento o per la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale”.
Al riguardo, la Circolare ricorda che, ai sensi dell'art. 5-quater, comma 4 del D.L. n. 167/1990 (inserito dalla Legge n. 186/2014), ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria non si applica il raddoppio dei termini di decadenza di cui all'art. 12, comma 2-ter del D.L. n. 78/2009 (che riguarda le violazioni degli obblighi di monitoraggio relative ad attivi detenuti in Paesi black list), qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'art. 5-quinquies, commi 4, primo periodo, lettera c), 5 e 7 del D.L. n. 167/1990: tra queste, che il paese black list presso il quale erano o sono detenuti gli investimenti e le attività estere oggetto della collaborazione volontaria abbia stipulato con l'Italia, entro il 2 marzo 2015, un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni secondo il Modello OCSE contro le doppie imposizioni (come è accaduto con la Svizzera, con Monaco e con il Liechteinstein). Affinché operi la non applicazione del raddoppio dei termini, devono aver sottoscritto l'accordo tutti i paesi black list in cui sono stati trasferiti gli investimenti e le attività. |