Inesistenti le notifiche a mezzo PEC se non sono provate spedizione e ricezione

La Redazione
18 Marzo 2015

Con sentenza n. 556 del 2014, la Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, pronunciandosi sull'impugnazione di un diniego di rimborso IVA, ricostruisce in sede di eccezione il regime probatorio delle notifiche a mezzo PEC nell'ambito del processo tributario.

La Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, con sentenza del 20 giugno 2014, n. 556, ha offerto una preziosa disamina in tema di notifiche a mezzo PEC nell'ambito del processo tributario.

Oggetto della controversia il diniego di rimborso IVA da parte dell'Amministrazione Finanziaria, fondato – tra le altre deduzioni – su un'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso del contribuente per violazione dei termini di notifica (in particolare per avvenuto deposito oltre 30 gg dalla notifica a mezzo PEC del provvedimento di diniego).

Il giudice tributario, nel respingere le eccezioni dell'Amministrazione, specifica che per fornire prova dell'avvenuta notifica tramite posta certificata, in mancanza di prova telematica (ancora non ammessa), è necessario produrre in maniera completa la seguente documentazione:

  • stampa dell'atto notificato in formato PDF con firma digitale, se si tratta di allegato;
  • ricevute di accettazione e consegna completa della PEC;
  • certificato di firma digitale del notificante;
  • certificato di firma del gestore di PEC;
  • informazioni richieste dall'art. 18, D.P.R. 68/2005.

Nel caso di specie, infatti, l'Amministrazione finanziaria aveva omesso di produrre copia del provvedimento munita di firma digitale nonché l'attestazione di conformità della ricevuta di consegna.

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