Immobili espropriati, l’imposta ipotecaria si calcola sul prezzo di aggiudicazione

La Redazione
05 Marzo 2015

Con la Circolare n. 8/E di ieri, le Entrate hanno chiarito che l'imposta ipotecaria dovuta per le annotazioni di restrizione di beni da eseguire sulla base di un decreto di trasferimento di immobili espropriati è calcolata sul minore valore tra l'ammontare del credito garantito e il prezzo di aggiudicazione degli immobili trasferiti, indipendentemente dalla circostanza che gli immobili liberati costituiscano l'intero compendio oggetto dell'ipoteca.

Qual è la base imponibile su cui calcolare l'imposta ipotecaria dovuta per le domande di annotazione nei registri immobiliari presentate, ai sensi dell'art. 586 c.p.c., a seguito dell'ordine di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie contenuto nel decreto con cui il giudice trasferisce il bene espropriato? Con la Circolare n. 8/E di ieri le Entrate hanno cercato di rispondere al predetto quesito, chiarendo, con particolare riferimento all'ipotesi in cui il bene trasferito sia l'unico bene oggetto dell'ipoteca, che l'imposta ipotecaria dovuta per le annotazioni di restrizione di beni da eseguire sulla base di decreto di trasferimento è rappresentata dal minore valore tra l'ammontare del credito garantito e il prezzo di aggiudicazione degli immobili trasferiti, indipendentemente dalla circostanza che gli immobili liberati costituiscano l'intero compendio oggetto dell'ipoteca.

Nel documento di prassi in esame, l'Agenzia ha spiegato, in via preliminare, che l'ordine del giudice di cancellazione delle ipoteche e dei pignoramenti, di cui al citato art. 586 c.p.c., deve ritenersi circoscritto ai soli beni trasferiti con il decreto adottato dal giudice, anche quando questi rappresentino l'intero compendio immobiliare oggetto della formalità da annotare: ne consegue che detto ordine va qualificato come una restrizione dei beni (cancellazione “parziale”), anche nel caso in cui oggetto della garanzia sia un solo bene, e dunque per il relativo trattamento fiscale è necessario far riferimento all'art. 3, comma 3 del T.U.I.C. (D.Lgs. n. 347/1990), secondo cui l'imposta ipotecaria dovuta sull'annotazione per restrizione di ipoteca è commisurata al minor valore tra quello del credito garantito e quello degli immobili o parti di immobili liberati, determinato secondo le disposizioni generali relative all'imposta di registro contenute nel T.U.R. (D.P.R. n. 131/1986), il cui art. 44 fa appunto riferimento al prezzo di aggiudicazione.

L'Agenzia ha altresì sottolineato che, nel caso in cui, sulla base di un titolo idoneo, venga richiesta la cancellazione totale della formalità di iscrizione, l'imposta ipotecaria dovuta andrà commisurata all'ammontare del credito garantito, comprensivo di interessi e accessori, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del T.U.I.C.

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