Scambio di informazioni, sulla deadline arriva l’accordo con Monaco
03 Marzo 2015
Il quadro è completo. Ieri, nell'ultimo giorno utile fissato dalla legge sulla voluntary disclosure (Legge n. 186/2014) per la firma di accordi con i Paesi black list sullo scambio di informazioni fiscali suscettibili di avere effetti sulla procedura di collaborazione volontaria, è arrivata la firma dell'Accordo tra l'Italia e Monaco, che segue a stretto giro quelli con la Svizzera e con il Liechtenstein. L'intesa segna la fine del segreto bancario anche nel Principato e dà il via allo scambio di informazioni fiscali su richiesta (con una Dichiarazione congiunta è stato assunto un formale impegno a realizzare in seguito, secondo la tempistica concordata a livello internazionale, lo scambio automatico sulla base dello standard globale OCSE), determinando l'equiparazione di Monaco, ai fini della voluntary, ai Paesi non black list, e permettendo ai contribuenti italiani, che detengono attivi nel Principato in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, di accedere alla procedura di regolarizzazione beneficiando di condizioni più favorevoli.
Come quello con il Liechtenstein, anche l'Accordo con Monaco si fonda sul modello OCSE di Tax Information Exchange Agreement (TIEA) e prevede che lo Stato a cui sono richieste le informazioni non possa opporre il segreto bancario allo Stato richiedente, né rifiutare la collaborazione amministrativa per mancanza di interesse ai propri fini fiscali. Insieme all'Accordo è stato siglato il Protocollo che disciplina la presentazione di richieste “di gruppo”, relative a categorie di comportamenti sintomatici della volontà dei contribuenti di nascondere al fisco italiano gli attivi detenuti irregolarmente nel Principato di Monaco. Anche in questo caso, Accordo e Protocollo si applicheranno dopo la ratifica da parte dei Parlamenti dei rispettivi Paesi, ma potranno riguardare elementi e dati a partire dalla data di sottoscrizione dell'Accordo: dopo l'entrata in vigore dei due documenti, il Principato verrà espunto dalla black list basata esclusivamente sul criterio dello scambio di informazioni e sarà incluso nella white list dei Paesi che effettuano lo scambio di informazioni.
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