Garantiti i diritti di chi non risponde all’invito

La Redazione
02 Marzo 2015

La mancata partecipazione alla fase istruttoria in sede amministrativa, non preclude al contribuente la possibilità di contestare in giudizio le risultanze dell'accertamento condotto unicamente sui parametri. E il giudice ha il dovere di valutare gli elementi offerti. Così afferma la Cassazione nella sentenza n. 3750/2015.

In tema di accertamento fondato sull'applicazione dei parametri, il contribuente è libero di non aderire agli inviti al contradditorio dell'Amministrazione, senza per questo perdere il diritto di difendersi successivamente davanti al Giudice, in sede contenziosa, esibendo tutta la documentazione giustificativa dello scostamento contestato.

È quanto sancisce la Corte di Cassazione, nella sentenza del 25 febbraio scorso, n. 3750, con cui viene annullata, come richiesto dal contribuente, la decisione di merito che gli negava tale sacrosanto diritto, come sorta di conseguenza naturale alla mancata adesione all'invito al contradditorio. Contrariamente a quanto sostenuto dalla CTR, affermano gli Ermellini, il comportamento del contribuente del caso di specie determina semplicemente l'onere a suo carico di dedurre e provare le circostanze giustificative dello scostamento, ma non può precludergli di far valere in sede giudiziaria tali circostanze, con “conseguentedovere del Giudice di merito di valutare la dedotta specifica situazione. Situazione che deve essere considerata alla luce del complessivo quadro probatorio: tanto della mancata risposta all'invito, quanto dello studio di settore prodotto dal contribuente.

Protagonista del caso di specie, un esercente l'attività di ferramenta e hobbistica che contestava, davanti al giudice di merito, l'applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996 deducendo la modesta estensione del locale di vendita, l'ubicazione dello stesso in una strada angusta e priva di parcheggi, la cessazione dell'attività due anni dopo quello dell'accertamento. Tutti elementi che, annullata la pronuncia di merito, dovranno ora essere valutati dal giudice a cui la Cassazione ha rinviato la causa.

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