Deduzione perdite d’esercizio, prova rigorosa anche per crediti minimi
02 Marzo 2015
Le condizioni poste dall'art. 101 T.U.I.R. per la deduzione delle perdite su crediti, ammessa se le medesime “risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, … se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali”, non possono essere derogate neppure quando il credito è talmente esiguo che intraprendere un'azione legale, al fine di fornirne la prova, comporta costi maggiori di quelli ricavabili dall'incasso dei crediti stessi. Questo, in sintesi, quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza del 25 febbraio, n. 3758, con cui viene negata alla società contribuente la possibilità di dedurre le modeste perdite, anche se semplicemente subordinata alla “valutazione di minor danno economico”. Per la Corte, ai fini degli elementi precisi e concordanti richiesti dalla menzionata norma per ritenere deducibili le perdite, sebbene non sia necessario che il creditore fornisca la prova di essersi attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale d'insolvenza del debitore e, quindi, l'assoggettamento di quest'ultimo a una procedura concorsuale, non basta neppure limitarsi a rilevare l'antieconomicità di iniziative legali per il recupero del credito. Tale deduzione, non consente di dimostrare esistenza e ammontare della perdita su crediti dedotta. Nonostante il diniego della Corte alla deduzione, il ricorso della contribuente non è stato respinto perché contenente altre censure degne di accoglimento: quelle sulle spese per annunci di ricerca e personale, che non possono essere considerate pluriennali come sostenuto dall'Amministrazione, e quelle sulla deducibilità per intero delle spese di noleggio delle autovetture assegnate in uso promiscuo ai dipendenti, erroneamente concessa dall'Ufficio per il solo 50% del relativo costo. |