Voluntary anche per le annualità non più accertabili

La Redazione
20 Luglio 2015

Il Governo ha approvato in seconda lettura il Decreto che disciplina l'abuso del diritto, introducendo alcune osservazioni delle Commissioni Parlamentari. Tra le novità spunta anche una disposizione sulla Voluntary disclosure.

Possono accedere alla collaborazione volontaria e, dunque, beneficiare della riduzione delle sanzioni amministrative tributarie e della non punibilità penale, le attività e le imposte riferite ad annualità per le quali siano scaduti i termini per l'accertamento fiscale.

È questa solo una delle novità contenute nel “Decreto legislativo riguardante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra Fisco e contribuente” approvato in seconda lettura nel CdM tenutosi lo scorso venerdì mattina. Il nuovo testo recepisce alcune delle osservazioni delle Commissioni di Camera e Senato.

In particolare, circa il famoso raddoppio dei termini di accertamento, viene confermata la sua validità, in presenza di un reato penale, qualora la denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'Amministrazione Finanziaria sia inviata entro i termini ordinari dell'accertamento. Per converso, il raddoppio non scatta se la denuncia sia stata presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini.

Sul punto viene, però, previsto dal Governo che la nuova disciplina non si applicherà in caso di avvisi di accertamento e provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie notificati alla data di entrata in vigore del nuovo decreto legislativo. Sono, inoltre, fatti salvi anche gli effetti degli inviti a comparire e dei processi verbali di contestazione “a condizione che i relativi atti con la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015”. In tali ipotesi, dunque, troverà applicazione la disciplina attualmente in vigore che non riconnette il raddoppio ai tempi di presentazione della denuncia.

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