Cause ostative al ravvedimento operoso

La Redazione
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01 Settembre 2015

Le novità introdotte in materia di ravvedimento operoso dalla Legge di Stabilità 2015 sono molte interessanti. Si chiede, con particolare riferimento alle cause ostative, se un contribuente che abbia ricevuto la comunicazione degli esiti del controllo automatizzato e/o di quello formale, possa avvalersi del ravvedimento.

Le novità introdotte in materia di ravvedimento operoso dalla Legge di Stabilità 2015 sono molte interessanti. Si chiede, con particolare riferimento alle cause ostative, se un contribuente che abbia ricevuto la comunicazione degli esiti del controllo automatizzato e/o di quello formale, possa avvalersi del ravvedimento.



Una delle principali novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, veicolata nella Legge 23 dicembre 2014, n.190, in merito all'istituto del ravvedimento operoso, è certamente la rimozione di alcune cause ostative che ne impedivano l'accesso.

Nella formulazione previgente il ricorso al ravvedimento operoso era precluso qualora la violazione fosse stata già constatata o, comunque, fossero già iniziati accesi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore avesse avuto formale conoscenza.

Con la Legge di Stabilità 2015 tale preclusione viene meno, entro certi limiti. La preclusione in parola non opera più, salva la notifica di atti di liquidazione o di accertamento, compreso il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità a seguito della liquidazione o del controllo formale delle dichiarazioni.

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015, in materia di possibilità di avvalersi del ravvedimento in caso di violazioni rilevate con procedure automatizzate e/o formali e di avvisi di recupero di crediti d'imposta e di irrogazione di sanzioni, ha fatto presente che:

  • già prima della modifica introdotta con la Legge di Stabilità 2015 al ravvedimento operoso, la comunicazione degli esiti del controllo automatizzato e del controllo formale rappresentava un ostacolo alla possibilità di avvalersi dell'istituto. Con la Circolare n. 18/E del 10 maggio 2011 dell'Agenzia delle Entrate, è stato chiarito che la preclusione al ravvedimento opera con riferimento alle irregolarità riscontrabili nell'ambito di questi controlli. È stato, pertanto, ammesso che il contribuente che abbia ricevuto la comunicazione degli esiti del controllo automatizzato e/o di quello formale, possa avvalersi del ravvedimento per sanare altre violazioni che non gli siano state contestate con tale procedura. Gli stessi chiarimenti trovano applicazione con riferimento al nuovo ravvedimento operoso;
  • gli avvisi di recupero di crediti di imposta e gli avvisi di irrogazione di sanzioni, anche se non espressamente menzionate, si devono ritenere cause ostative del nuovo ravvedimento, per la loro natura di atti autoritativi impositivi che recano una pretesa tributaria.

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) con la Circolare 15 aprile 2015, ha fornito le prime indicazioni operative in merito ai criteri e alle modalità applicative del nuovo ravvedimento operoso. Con riferimento al caso oggetto del presente commento la Fondazione osserva che le novità contenute nella Legge di Stabilità 2015, superano la causa ostativa dell'inizio dei controlli da parte dell'ufficio, limitazione sino ad oggi espressione della stessa ratio e finalità dell'istituto, che era quella di permettere all'autore (o agli autori) e ai soggetti solidalmente obbligati di rimediare “spontaneamente” alle omissioni o alle irregolarità commesse, beneficiando in tal modo di una consistente riduzione delle sanzioni amministrative irrogabili.

Le novità introdotte, inoltre, consentono indipendentemente dal fatto che il contribuente abbia, o meno, spontaneamente voluto ravvedersi, la possibilità di applicare uno sconto da ravvedimento se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione, mentre se la regolarizzazione viene effettuata dopo l'apertura della verifica, ma prima che la violazione sia stata constatata, lo sconto è integrale.

In sostanza, afferma la Circolare della FNC, il contribuente che si ravvede prima dell'inizio dei controlli e quello che si ravvede dopo, ma prima della constatazione della violazione, e cioè, prima della chiusura del PVC, hanno lo stesso trattamento sanzionatorio.