Anche se la dichiarazione è tardiva il contribuente può sempre opporsi
01 Settembre 2017
Anche nel caso di tardiva dichiarazione, il contribuente può opporsi in sede tributaria, allegando l'errore in cui la parte sia incorsa nell'originaria dichiarazione. Lo dice la VI Sezione Civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza depositata il 22 agosto 2017, n. 20250.
La cooperativa ricorreva in Cassazione, impugnando la sentenza della CTR che aveva rigettato il suo ricorso avverso la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione del modello IVA 2009, recuperando a tassazione l'IVA per il 2008 non avendo l'ufficio riconosciuto un credito da eccedenza d'imposta, in virtù dell'omessa presentazione per l'anno 2007 del modello IVA 2008, anche se era stato riportato il credito IVA in precedenza maturato nella dichiarazione 2009.
Secondo la Suprema Corte, la ricorrente aveva ragione. Si legge in ordinanza, in accoglimento del ricorso che ha annullato la sentenza impugnata dalla cooperativa: «la decadenza intervenuta sul piano amministrativo per tardiva dichiarazione correttiva in senso favorevole al contribuente non preclude, per quanto qui si rileva, la possibilità del contribuente stesso di opporsi in sede giudiziaria alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione, allegando l'errore in cui la parte sia incorsa nell'originaria dichiarazione, essendo comunque sufficiente l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e della relativa quantificazione del credito IVA in contestazione». |