Si considera nulla l'iscrizione ipotecaria in assenza di contraddittorio endoprocedimentale

La Redazione
01 Settembre 2017

La Suprema Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile, con l'ordinanza depositata il 22 agosto 2017, n. 20258, ha ricordato che è nulla l'iscrizione ipotecaria che manca di contraddittorio endoprocedimentale.

La Suprema Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile, con l'ordinanza depositata il 22 agosto 2017, n. 20258, ha ricordato che è nulla l'iscrizione ipotecaria che manca di contraddittorio endoprocedimentale.

In essa, un contribuente ricorreva impugnando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e lamentando la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale. I giudici di appello avevano ritenuto valida l'iscrizione ipotecaria anche senza la preventiva comunicazione che consentisse il contraddittorio tra ente impositore e contribuente. La Cassazione ha accolto il ricorso.

Si legge in ordinanza: «In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente ratione temporis) deve comunicare al contribuente, che procederà all'iscrizione, concedendo al medesimo un termine […] di trenta giorni, per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità».

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