I debiti dell’impresa confiscata alla mafia si estinguono per confusione
01 Settembre 2017
I debiti IRPEF e IRES dell'impresa confiscata alla mafia si estinguono per confusione. I debiti IVA e IRAP no. È questa, in estrema sintesi l'indicazione contenuta nella Risoluzione n. 114/E diramata ieri dall'Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione di un interpello da parte di un amministratore giudiziario.
I dubbi dell'istante, prospettati alle Entrate, vertono proprio sulla sorte dei debiti erariali delle imprese confiscate e, in particolare, sulla portata dell'art. 50 del codice delle leggi antimafia, ai sensi del quale, “nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'art. 1253 c.c. (confusione in capo allo Stato della qualità di soggetto attivo e di soggetto passivo del rapporto tributario, ndr)”.
Muovendosi dal testo di tale norma le Entrate compiono una prima delimitazione: la confusione opera solo in caso di crediti aventi natura “erariale”, ovvero, a titolo esemplificativo, crediti relativi all'IRPEF, all'IRES, all'IVA, alle ritenute alla fonte, all'imposta di registro e alle imposte ipotecaria e catastale, ma non anche in relazione ai crediti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, ai tributi locali e ai diritti camerali.
Secondo quanto chiarito dalla Risoluzione, i crediti erariali che si estinguono per confusione sono, innanzitutto, quelli maturati fino alla data di adozione del provvedimento di sequestro. Per quanto concerne, invece, quelli maturati durante la vigenza del procedimento cautelare, “si estinguano per confusione solo i crediti IRPEF/IRES mancando, con riferimento a detti tributi, il presupposto soggettivo per l'imposizione (lo Stato non è, infatti, identificabile con una persona fisica né è un soggetto passivo ai sensi dell'art. 74 del TUIR). Restano, invece, esclusi dall'effetto estintivo i crediti IRAP, IVA o relativi alle ritenute per i quali, quindi, non viene meno la dualità dei soggetti del rapporto obbligatorio”. |