Voluntary prorogata: accertamento lungo e antiriciclaggio

La Redazione
01 Ottobre 2015

È stato pubblicato ieri sera in Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 153/2015 che contiene la proroga dei termini della procedura di collaborazione volontaria. Le disposizioni prevedono l'applicazione della normativa antiriciclaggio e la decadenza dei termini di accertamento a fine 2016.

Al fine di assicurare la trattazione unitaria delle istanze e la data certa per la conclusione dell'intero procedimento i termini di decadenza per l'accertamento … nonché i termini di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione … che scadono a decorrere dal 31 dicembre 2015, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa, sono fissati, anche in deroga a quelli ordinari, al 31 dicembre 2016”.

Oltre alla disposizione che proroga la presentazione al 30 novembre delle istanze a al 30 dicembre delle relazioni d'accompagnamento, è questa la norma del D.L. 153/2015 che più interessa gli operatori che stanno lavorando alle pratiche di voluntary disclosure. Il testo del decreto è stato pubblicato ieri (30 settembre, ultimo giorno possibile) sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 e si compone di soli 3 articoli.

Il primo che dispone la disattivazione (o meglio la proroga al 2016) delle clausole di salvaguardia previste dalla Legge di Stabilità 2015 (incremento delle accise sui carburanti ), compensandole con il maggior gettito della voluntary (stimato in quasi 3 mld di euro), il secondo che si occupa di disciplinare la proroga dei termini della procedura e il terzo che dispone l'immediata entrata in vigore del decreto.

Irrevocabilità della procedura

Ai sensi del nuovo decreto è espressamente prevista l'irrevocabilità della procedura (“La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria rimane irrevocabile”), e, sul punto, la relazione illustrativa precisa che l'istanza d'accesso non è modificabile “in diminuzione salvo il caso “di errori materiali”, potendo essere integrata solo “in aumento” entro il 30 dicembre.

Riciclaggio e autoriciclaggio

Viene poi specificato, una volta per tutte, che nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria “si applicano le disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 58, comma 6 del medesimo decreto (che punisce l'utilizzo di conti e libretti di risparmio esteri in forma anonima o con intestazione fittizia, ndr)”. Contestualmente, il decreto prolunga al 30 novembre 2015 (ovvero al 30 dicembre 2015, previa integrazione delle istanze), il termine di commissione delle condotte penali che non verranno punite ai fini del nuovo reato di autoriciclaggio (art. 648-ter c.p.).

Adesione all'invito al contraddittorio

L'ultimo comma del secondo articolo fa salvo sino al 31 dicembre 2016, ai soli fini della voluntary, il procedimento di adesione ex art. 5, commi da 1-bis a 1-quinquies D.Lgs. 218/1997 vigente prima dell'entrata in vigore della Legge di Stabilità (1° gennaio 2015). Ovvero, come riporta la relazione illustrativa, “il contribuente potrà, pertanto, definire in via agevolata l'accertamento mediante adesione ai contenuto dell'invito al contraddittorio”.

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