Abuso del diritto, al via la nuova disciplina

La Redazione
30 Settembre 2015

Da domani entrerà in vigore il nuovo art. 10-bis dello Statuto del Contribuente introdotto dal D.Lgs. n. 128/2015. Diventeranno efficaci la nuova definizione di abuso e la disciplina del relativo accertamento.

Nuova disciplina dell'abuso del diritto ai nastri di partenza. Da domani, 1° ottobre, diventano operative le norme dell'art. 10-bis, Legge n. 212/2000 che potranno essere applicate retroattivamente anche alle operazioni precedenti per le quali non sia stato notificato il relativo atto impositivo.

Così stabilisce il D.Lgs. n. 128/2015, attuativo della delega fiscale, che abroga la vecchia disciplina dell'abuso contenuta all'art. 37-bis, D.P.R. n. 600/1973 e contestualmente inserisce la nuova nel citato art. 10-bis. Ecco in sintesi le disposizioni che acquisteranno efficacia da domani.

Nuova definizione di abuso

Ai sensi della neointrodotta disciplina configurano abuso del diritto “una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti”. Come previsto tali operazioni “non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni”.

Possibilità d'interpello

Per conoscere se le operazioni che si stano per realizzare, o che si sono già realizzate, costituiscano abuso, il contribuente potrà presentare interpello seguendo procedura dettata dall'art. 11 dello Statuto Contribuente. L'istanza dovrà essere “presentata prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima”.

Più garanzie nell'accertamento

L'atto che accerta l'abuso deve essere “preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni”. A tali chiarimenti dovrà rifarsi la motivazione dell'atto dell'Amministrazione.

Onere probatorio a carico del Fisco

È l'Amministrazione ad avere “l'onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, non rilevabile d'ufficio”.

Per una prima lettura organica del Decreto alla vigilia della sua entrata in vigore, vi segnaliamo l'Officina Fisco e Tributi Il nuovo abuso del diritto, a firma di Luigi Vassallo.

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