Dalla Cassazione chiarimenti sul ricorso introduttivo in sede di legittimità
02 Novembre 2015
Con le pronunce n. 21987 e 22001 del 28 ottobre scorso la Corte di Cassazione ha dettato alcuni interessanti chiarimenti in merito alle modalità e ai principi da rispettare per la proposizione del ricorso attinente a motivi di legittimità.
Nella prima pronuncia, i Giudici evidenziano che il ricorso in Cassazione deve condurre ad una facile e inequivocabile ricostruzione delle ragioni che il ricorrente, sulla base delle censure espressamente previste dall'art. 360, co. 1, c.p.c., deve esporre, "senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi". Pertanto se si denuncia un error in procedendo, non è indispensabile, sottolineano i Giudici della Corte, che si faccia una specifica identificazione della fattispecie di cui al n. 4 dell'art. 360 cit., "purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla violazione denunciata...".
Nella sentenza n. 22001 la Corte di Cassazione ribadisce il principio di diritto secondo cui il ricorso è ammissibile anche se non indica gli articoli di legge che si assumono violati, "purchè, nel chiedere la cassazione per il motivo di violazione di norma di diritto, il ricorrente indichi per quale aspetto la decisione è in contrasto con una norma di legge [...]". Difatti, nella sentenza si legge, l'indicazione delle norme che si indicano come violate non si pone come requisito "autonomo e imprescindibile" ai fini dell'ammissibilità del ricorso di legittimità, bensì come elemento chiarificatore che permette di delimitare il contenuto delle censure oltrechè i limiti dell'impugnazione. |