Valida la notifica a persona diversa dal destinatario

La Redazione
01 Dicembre 2015

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 24283/2015, ha confermato il principio secondo il quale la notifica dell'avviso effettuata a mezzo posta a soggetto diverso dal destinatario dell'atto, risulta valida fino a querela di falso.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24283/2015, ricorda che nel caso di notifica di un avviso di accertamento a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario, a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento con grafia illeggibile, non risulta integrata alcuna ipotesi di nullità della notificazione, onde non sussistono i presupposti dell'art. 327, co. 2 c.p.c.

Nel caso in esame il contribuente propone ricorso in Cassazione, avverso la pronuncia della CTR, lamentando la nullità dell'atto da parte dell'Agenzia, in quanto esso, effettuato a mezzo posta, risultava consegnato a persona diversa del destinatario, il quale aveva siglato l'atto con firma illeggibile, non potendosi rilevare nell'avviso di ricevimento né la qualità rivestita dal consegnatario, né la relazione che lo legava al destinatario dell'atto, così come prescritto dalla L. 890/1982, modificata dalla L. 146/1998 e dall'art. 149 c.p.c.

I Supremi Giudici, dichiarano inammissibile il ricorso e conformandosi ad una precedente pronuncia delle Sezioni Unite, ricordano che "nel caso di notifica di un avviso di accertamento a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario, a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento con grafia illeggibile (nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata), e non risulta che il plico sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 c.p.". (cfr. Cass. civ., ss.uu., 9962/2010)

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