Prima casa: obbligato anche il venditore in caso di revoca del beneficio

La Redazione
01 Dicembre 2016

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24400/2016, sancisce che se l'agevolazione prima casa viene revocata per cause che non sono del tutto imputabili all'acquirente, anche il venditore ha responsabilità nell'obbligazione.

Se l'agevolazione prima casa viene revocata per cause che non sono del tutto imputabili all'acquirente, anche il venditore ha responsabilità nell'obbligazione. Lo sancisce la Corte di Cassazione con la sentenza del 30 novembre 2016, n. 24400, che ha accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate.

Il caso sottoposto ai giudici di legittimità riguardava l'emissione di una cartella che ingiungeva il pagamento, in capo al venditore di un immobile, di un preteso credito dell'Ufficio conseguente ad un avviso di liquidazione per revoca dell'agevolazione prima casa; il contribuente-venditore l'aveva contestata per vizio di motivazione. Secondo l'Ufficio, la cartella era divenuta definitiva per mancata impugnazione e sosteneva che la cartella era stata notificata anche all'acquirente debitore principale. Per la Commissione Tributaria Regionale, invece, il contribuente-venditore dell'immobile non era tenuto al pagamento della cartella, in quanto semplice parte venditrice della casa. La Corte di Cassazione ha accolto la posizione del Fisco, cassando la sentenza impugnata.

Secondo la Suprema Corte, “la decadenza dai benefici prima casa era dovuto a circostanza (le caratteristiche di lusso dell'immobile) non imputabile in via esclusiva ad un determinato comportamento dell'acquirente (come avrebbe potuto essere un'eventuale sua dichiarazione mendace sulla sussistenza dei presupposti del trattamento agevolato). Operava, quindi, in capo al venditore la solidarietà dell'obbligazione tributaria”.

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