Assunzione di lavoratori in aree svantaggiate, rileva il mantenimento del numero occupazionale
02 Dicembre 2016
In tema di credito d'imposta a favore dei datori di lavoro che abbiano incrementato nelle aree svantaggiate le assunzioni di lavoratori con contratto a tempo indeterminato - disciplinato dall'art. 2, commi 539 e ss., legge n. 244/2007 - la decadenza prevista presuppone sempre la verifica in concreto del mantenimento del soprannumero dei dipendenti.
La lettura del D.M. 12 marzo 2008, attuativo della norma, prevede l'obbligo di presentare da parte dei beneficiari una comunicazione attestante il mantenimento del livello occupazionale. Le ipotesi di decadenza sono previste dalla legge e quindi, in mancanza di una espressa delega legislativa, solo una norma dello stesso rango avrebbe potuto inserire una nuova ipotesti di decadenza - quale quella derivante dal mancato invio della comunicazione, introdotta invece dal D.M. sopra detto: e in ogni caso non si può prescindere dalla verifica in concreto sul fatto che il numero occupazionale non risulti alterato in negativo. |