Interessi per l'Amministrazione che rimborsa in ritardo l'IRAP
02 Gennaio 2017
IRAP, se l'Amministrazione rimborsa in ritardo deve anche corrispondere gli interessi al contribuente. Lo specifica la Corte di Cassazione, con la sentenza del 14 dicembre 2016 n. 25684, specificando che il contribuente, per ottenere anche gli interessi, deve indicare nella domanda giudiziale gli elementi necessari, in quanto “il contribuente-creditore è tenuto ad indicare tutti gli elementi necessari alla liquidazione di essi, a cominciare dalla capitalizzazione del primo semestre di interessi maturati sul capitale e, soprattutto, è tenuto a formulare la richiesta nell'atto introduttivo del giudizio tributario avente ad oggetto il rimborso d'imposta”.
Il caso preso in esame era quello di un contribuente al quale la CTR aveva riconosciuto la corresponsione degli interessi sul rimborso parziale delle somme versate a titolo di IRAP, il cui decorso era stato individuato non già dalla data di presentazione della domanda di rimborso, come ritenuto dall'Ufficio, ma dal semestre successivo a quello in cui erano state versate le singole somme.
La Cassazione ha quindi confermato la tesi della CTR, ritenendo legittimi gli interessi, alla luce dell'art. 1283 c.c. e della giurisprudenza della stessa Suprema Corte, secondo la quale le disposizioni dell'articolo del codice civile richiamato permettono al giudice di condannare al pagamento deli interessi sugli interessi solo se si sia accertato che alla data della domanda giudiziale erano scaduti gli interessi principali (sui quali calcolare gli interessi secondari) e ciò vale a dire che il debito era esigibile. |