Trasferimenti di terreni a favore di proprietari di masi chiusi: l'Agenzia chiarisce sulle agevolazioni

La Redazione
02 Febbraio 2017

La Risoluzione n. 15/E/2017 conferma l'estensione delle agevolazioni ai fini dell'imposta ipo-catastale e di quella di registro anche per i proprietari di masi chiusi non coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali.

Anche ai trasferimenti di terreni agricoli a favore di proprietari di masi chiusi si applicano le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali. A confermarlo è la Risoluzione n. 15/E pubblicata ieri dall'Agenzia delle Entrate.

Interrogata sul punto da un Notaio, l'Amministrazione finanziaria ha messo nero su bianco che l'agevolazione prevista dall'art. 2, comma 4-bis, D.L. n. 194/2009 (imposta di registro ed imposta ipotecaria fissa nella misura di euro 200 ed imposta catastale nella misura dell'1%), è riconosciuta, in virtù della modifica operata dalla Stabilità 2016, “anche ai proprietari di maso chiuso, a prescindere dalla circostanza che gli stessi rivestano la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e risultino iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale”. La manovra finanziaria dello scorso anno, difatti, è intervenuta sulla disciplina agevolativa - limitata agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, “posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale” - per estenderla “altresì agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, da loro abitualmente coltivati" (art. 1, comma 906, della L. n. 208/2015).

La nuova Risoluzione prende atto dell'estensione e respinge ogni dubbio sulla residua possibilità che il legislatore della Stabilità 2016 avesse voluto comunque tenere fermi i requisiti soggettivi (essere l'acquirente coltivatore diretto o IAP iscritto nella relativa gestione previdenziale) anche in caso di acquirenti proprietari di un maso chiuso. “Si tratta di requisiti soggettivi differenti rispetto a quelli previsti per la piccola proprietà contadina – si legge nella Risoluzione 15/E - e, dunque, con la norma in argomento il legislatore ne ha inteso garantire l'applicabilità ‘altresì' ai proprietari di maso chiuso”. Naturalmente, ai fini della agevolazione, sottolineano dalle Entrate, è necessario che gli acquirenti “si dedichino abitualmente alla coltivazione del maso chiuso”.

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