La restituzione del bene distratto non esclude il risvolto penale

La Redazione
02 Marzo 2016

I Giudici della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8308/2016, hanno affermato che in caso di bancarotta fraudolenta per distrazione, neppure la restituzione del bene distratto, a seguito di richiesta del curatore, esclude la sussistenza dell'elemento materiale del reato.

Niente attenuanti generiche

per quegli imprenditori accusati di bancarotta per distrazione, anche nel caso di transazione con il curatore fallimentare. Anche se il bene viene restituito, dunque, non vengono cancellati i risvolti penali della vicenda. Lo affermano i Giudici della Cassazione, che hanno respinto il ricorso presentato da tre imprenditori.

L'azione revocatoria intentata dal curatore e la successiva transazione, secondo la difesa, avrebbero giovato agli imputati; ma così non è per la Cassazione, che nella sentenza del 29 febbraio 2016, n. 8308 ha avuto modo di ricordare che “in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, neppure la restituzione del bene distratto, a seguito di richiesta del curatore, esclude la sussistenza dell'elemento materiale del reato, essendosi questo già perfezionato al momento del suo distacco dal patrimonio del fallito”.

I giudici hanno aggiunto che, nello stesso tema di bancarotta fraudolenta, neppure il recupero integrale e fisico del bene ottenuto dal curatore comporta alcun effetto a vantaggio di chi l'abbia distratto: esso costituisce infatti la sola reintegrazione del maltolto da parte dei pubblici ufficiali intervenuti successivamente, e non ad opera dello stesso agente dell'illecito. “È del tutto ovvio – è la conclusione – che non può derivare alcun effetto favorevole agli amministratori, che abbiano spogliato la società del bene, nemmeno dalla reintegrazione di parte del suo valore a seguito della definizione transativa di una revocatoria iniziata e conclusa dal curatore e dagli organi di fallimento”.

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