Violazione sostanziale e non formale per il versamento in ritardo

La Redazione
02 Marzo 2017

I Giudici della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4960/2017, hanno confermato che il ritardo nel versamento del tributo integra una violazione sostanziale e non formale.

Pochi giorni di ritardo nel pagamento del tributo non contano: è sempre violazione sostanziale, che arreca pregiudizio all'Erario. Dunque, contestare la sanzione dell'Agenzia delle Dogane non serve, perché è perfettamente legittima. Lo dicono i giudici della Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso dell'Agenzia avverso la decisione di secondo grado, favorevole ad una SPA.

«In tema di sanzioni tributarie – hanno affermato i Giudici con la sentenza del 27 febbraio 2017, n. 4960dovendo la violazione meramente formale non punibile rispondere a due concorrenti requisiti (non arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, non incidere sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo) il ritardo nel versamento del tributo integra una violazione sostanziale e non formale dell'art. 28, commi 6 e 7, Legge n. 388/2000, ed è sanzionato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, in quanto incide sul versamento del tributo ed arreca pregiudizio all'incasso erariale».

In tal modo, i giudici non hanno potuto che accogliere la doglianza dell'Agenzia delle Dogane. A nulla è valso ricordare che la SPA aveva eseguito il versamento dell'imposta in data 31 dicembre, in luogo del termine fissato dalla Legge n. 388/2000 il 27 dicembre. Quattro soli giorni di differenza, ma anche se fossero stati un solo giorno, l'avviso di irrogazione di sanzioni – in merito, in questo caso, alle accise gas metano – era da considerarsi legittimo.

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