Dichiarazione IVA 2017: opzioni e revoche nel quadro VO
02 Marzo 2017
Un contribuente, già in attività, (in regime iva ordinario naturale e non per opzione), che nel 2015 aveva i requisiti per passare al forfetario, ma con comportamento concludente è rimasto nel regime ordinario, senza comunicare nulla in dichiarazione Iva 2016, anche nel 2016 pur sussistendo i requisiti per il transito al regime agevolato (forfetario), ha continuato a tenere il regime ordinario IVA. In dichiarazione IVA 2017 deve barrarsi qualche opzione? (Rigo VO33 campo 1)
In linea di principio, a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 442/1997 le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette assumono rilevanza sulla base del comportamento concludente adottato dal contribuente per tutto il periodo d'imposta. La validità dell'opzione è legata, pertanto, al comportamento concreto del contribuente che, con atti concludenti e con la tenuta della contabilità in conformità alle disposizioni prescelte, ha inteso optare per un regime di determinazione dell'imposta o per un regime contabile diverso da quello naturale. Tuttavia, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 209 del 27 agosto 1998, ha chiarito che, la comunicazione delle opzioni o delle revoche deve essere effettuata obbligatoriamente nella dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la scelta operata dal contribuente. Ad oggi, sia per coloro i quali decidano di intraprendere un'attività nel corso del 2017, che per quelli già in attività da molti anni, il regime forfettario, di cui alla l. n. 190/2014, rappresenta un regime naturale soggetto a determinati requisiti di accesso. Ciò non esclude che i contribuenti, pur non essendo obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria possano, comunque, optarvi per ragioni di convenienza fiscale.
A tal riguardo, infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 70, della l. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), i contribuenti che applicano il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari: tale opzione va comunicata nella dichiarazione Iva ed ha un vincolo triennale, trascorso il quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione del regime ordinario. Nel caso oggetto del presente quesito, il contribuente già in attività (con regime Iva ordinario), sia nel 2015 che nell'anno d'imposta 2016, aveva i requisiti naturali per transitare nel nuovo regime forfettario ma ha deciso, con un comportamento concludente, di continuare a tenere il regime IVA ordinario. Coloro i quali si sono avvalsi di tale facoltà, espressamente prevista dal legislatore, hanno però l'obbligo, in sede di predisposizione della dichiarazione IVA 2017 per l'anno 2016, di comunicare l'opzione per il regima ordinario, attraverso la compilazione dell'apposito quadro VO. Dunque, dal punto di vista operativo, il contribuente che, essendo in possesso dei requisiti per l'applicazione del regime forfettario (previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014), ha optato, nell'anno 2016, per la determinazione dell'Iva e del reddito nei modi ordinari, è chiamato a barrare la casella 1 del rigo VO 33 - Sez. 3 del modello IVA 2017. Tale opzione vincola per 3 anni d'imposta (2015 - 2016 - 2017).
Qui di seguito, si rappresenta graficamente il quadro della dichiarazione Iva 2017 nel quale indicare l'opzione.
FORFETARIO CHE RINUNCIA AL PROPRIO REGIME AI FINI DELL'IVA E DELLE IIDD
Considerato che, in data 1° marzo 2017, l'Amministrazione finanziaria con un proprio comunicato stampa ha espressamente ammesso una riapertura dei termini di trasmissione della dichiarazione IVA annuale 2017 con scadenza entro il 3 marzo 2017, il contribuente potrà integrare la dichiarazione già presentata, barrando la casella “Correttiva nei termini“ o presentarla ex novo, senza incorrere in alcuna sanzione amministrativa. Diversamente, scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa, al fine di indicare l'opzione nel quadro VO, presentando una nuova dichiarazione IVA integrativa, completa di tutte le sue parti, ai sensi dell'art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1998. L'omessa indicazione dell'opzione, non incidendo sulla base determinazione della base imponibile dell'imposta e del versamento del tributo, configura una violazione di natura meramente formale ravvisabile nell'art. 8 comma 1 del d.lgs. 471/97, che prevede l'applicazione di una sanzione base pari ad euro 250,00 in tutti quei casi in cui “sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli”. Altresì, per effetto dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. 472/1997, cosi come modificato dalla l. 23/12/2014 n. 190 c.d. Legge di Stabilità 2015, la sopracitata omissione può essere regolarizzata tramite accesso all'istituto del ravvedimento operoso, e, quindi, l'invio della dichiarazione integrativa potrà essere accompagnato dal versamento della sanzione ridotta pari ad euro 28,00 (1/9 di 250 euro) entro 90 giorni dal termine ultimo di invio telematico della dichiarazione IVA (id est 3 marzo 2017). Nel modello F24, oggetto di versamento, deve essere indicato il codice tributo "8911", con l'indicazione dell'anno 2017 in cui è stata commessa la violazione.
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